Premessa-Con la circolare n. 140/2016 del 2 agosto 2016, l’Inps fornisce preziosi chiarimenti in merito al recupero dei contributi previdenziali dovuti sul maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate, in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso tributario, tra cui in particolare la conciliazione giudiziale e la mediazione tributaria. In particolare, con la circolare in questione si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha il compito di verificare i dati denunciati dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi: qualora ci sia un maggior reddito eventualmente accertato nei confronti dei lavoratori autonomi quali:
1. artigiani;
2. commercianti;
3. liberi professionisti iscritti alla gestione separata; devono essere calcolati anche i contributi previdenziali dovuti.
Qualora il contribuente, in sede amministrativa o giudiziaria, si avvalga degli istituti sorti per favorire la definizione agevolata della pretesa tributaria, la rideterminazione delle somme da corrispondere all’Erario può avere conseguenze anche sul ricalcolo della contribuzione previdenziale da imporre. In particolare, si distingue tra: le soluzioni in fase preconteziosa quali reclamo/mediazione, accertamento con adesione, acquiescenza; le soluzioni in fase contenziosa quali tentativo di conciliazione giudiziale e chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti.
La definizione in fase precontenziosa L'INPS ricorda che i controlli sostanziali dell’Amministrazione finanziaria sono realizzati mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, mediante questionari o con la convocazione del contribuente presso l’ufficio (cosiddetto ”invito al contraddittorio”, accompagnato dalla determinazione induttiva dei ricavi e dei compensi). Se il contribuente a conclusione del procedimento aderire all’accertamento, potrà versare quanto dovuto: in unica soluzione; mediante dilazione di pagamento in rate trimestrali (cfr. art. 8, D.lgs. n. 218/97, come sostituito dall’art. 2, c. 2, del D.lgs. n. 159/2015). Per cui, il maggior reddito rileva anche ai fini previdenziali, e gli atti relativi ad accertamenti totalmente o parzialmente insoluti saranno oggetto di apposita segnalazione da parte dell’Amministrazione finanziaria all’INPS, il quale provvederà al recupero tramite emissione di Avvisi di Addebito che conterranno: il maggior contributo definito nell’atto di accertamento; le sanzioni calcolate in applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 388/2000, art. 116, c. 8, lett. b). Anche per quanto riguarda l'accertamento con adesione, l'INPS segnala che l'art. 2, c. 3, del D.lgs. n. 218/1997, subito dopo aver sancito, in via generale, la non rilevanza dell’adesione ai fini extratributari, individua un'eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali per cui “L’accertamento con adesione non è soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio e non rileva ai fini dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi”. Sulla base di quanto specificato, per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi, come previsto dal Decreto in questione.
La definizione, pertanto, incide sui contributi previdenziali che avranno la stessa base imponibile di quella delle imposte sui redditi rideterminata in sede di accertamento con adesione.
La definizione in sede contenziosa L’istituto della conciliazione consiste, in sostanza, nella definizione di qualsiasi controversia pendente presso le Commissioni Tributarie, anche di secondo grado per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015, e prevede una soluzione concordata degli importi oggetto di contestazione mediante il raggiungimento di uno specifico accordo conciliativo fra il contribuente e l’amministrazione finanziaria nel quale sono analiticamente indicate le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi. Per effetto della conciliazione si può addivenire ad una definizione concordata delle imposte oggetto di contestazione, con rideterminazione della base imponibile e riduzione delle sanzioni ricalcolate sull’ammontare stabilito dalla medesima conciliazione. In mancanza però di apposita previsione legislativa in merito all’efficacia della conciliazione sugli obblighi contributivi, la giurisprudenza, a più riprese, ha affermato la necessaria correlazione tra contribuzione previdenziale e reddito accertato nelle competenti sedi a titolo definitivo. Al riguardo, la Cassazione ha affermato che: "in tema di contenzioso tributario, la conciliazionegiudiziale …omissis… ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta l'estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata, e la sua sostituzione con una certa e concordata, tanto che il relativo processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute" (Cass. 19.6.09, n. 14300). La richiesta, quindi, da parte dell’Istituto di contributi basati sugli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate deve tener necessariamente conto di eventuali successivi accordi intervenuti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria. In definitiva, nei casi in cui si sia portato a conoscenza dell’Istituto la definizione della controversia tributaria tramite conciliazione giudiziale, e dietro conferma dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate della contrazione del reddito accertato, si dovrà modificare l’azione di recupero degli importi originariamente richiesti, rettificando il dato reddituale con le consuete procedure di gestione a disposizione delle sedi.
Le modalità L'istituto chiarisce infine, che per la riscossione dei contributi è stato concordato con le Entrate di utilizzare il mod. F24, con specifiche causali da inserire, elencate nella suddetta circolare, alla quale si rimanda per maggiori chiarimenti.