24 dicembre 2015

INPS. Regolarizzare i contributi costa meno

Sanare i debiti contributivi verso INPS e INAIL sarà meno oneroso

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Sconti sulla regolarizzazione dei contributi INPS e INAIL. Infatti, a seguito del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2015, il nuovo saggio di interesse legale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stato fissato allo 0,2% in ragione d’anno. Tale variazione incide inevitabilmente su una serie di problematiche, tra le quali: la determinazione del tasso di dilazione di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, e la misura delle sanzioni civili. Pertanto, è possibile affermare che d’ora in poi costerà meno regolarizzare i debiti contributivi previdenziali e assistenziali.


A renderlo noto è l’INPS con la Circolare n. 205/2015.




Le sanzioni civili – La suddetta variazione, ai sensi dell’art. 116, c. 15 della L. n. 388/2000, influenza l’applicazione delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi previdenziali o assistenziali. L’INPS, nello specificare che la regolarizzazione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti, specifica altresì che gli interessi decorrono solo a seguito della domanda di pagamento dilazionato, che richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti. Quanto alla decorrenza degli interesse è importante chiarire che la nuova misura dello 0,2% si applica esclusivamente ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2016; mentre per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze. In caso di evasione, invece, resta ferma la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Prestazioni pensionistiche –
La riduzione in commento produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2016. A tal fine la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la misura sopra indicata.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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