19 ottobre 2011

INPS: Surrogazione nei confronti di terzi

In caso di fatto illecito commesso da terzi, l’INPS può procedere alla surrogazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - L’INPS ha avviato il recupero nei confronti dei terzi responsabili delle somme erogate agli invalidi civili, chiarendone le modalità operative. Infatti, quando l’erogazione della prestazione (assegno ordinario d’invalidità e/o pensione ordinaria d’inabilità) sia stata indotta da un fatto illecito commesso da terzi, l’INPS è legittimato all’azione di surrogazione nei confronti dei responsabili e delle loro eventuali compagnie assicuratrici, al fine di recuperare le somme liquidate. Lo comunica l’INPS nella circolare n. 134 del 12 ottobre 2011, illustrando le novità introdotte dall’art. 14, L. n. 222/1984.

La surrogazione – La norma a cui bisogna fare riferimento in tema di surrogazione delle prestazioni per invalidità e inabilità è la L. n. 222/1984, la quale individua l’INPS come ente surrogatore fino a concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell’assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e/o dalle loro compagnie di assicurazione. Le azioni di surroga nelle prestazioni pensionistiche vengono intraprese verso i falsi invalidi ed eventualmente verso le loro compagnie assicuratrici, con il fine di recuperare le prestazioni erogate sotto forma di assegno ordinario di invalidità, di pensione ordinaria di inabilità e, in seguito all’entrata in vigore della L. n. 183/2010 (Collegato lavoro), anche le prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili, completando così il quadro normativo relativo alle azioni surrogatorie e di rivalsa.

Monitoraggio e istruzioni operative – Al fine di tenere sotto controllo il processo produttivo delle azioni di surrogazione in oggetto, è stata avviata una capillare azione di monitoraggio e accentramento a livello provinciale. Per il periodo gennaio-ottobre 2010, infatti, è stata effettuata una rilevazione dei dati relativi alle visite mediche, evidenziando 2.998 assegni di invalidità e pensioni di inabilità segnalati dalle UOC/UOS medico legali con possibile responsabilità di terzi.
Dal punto di vista operativo, invece, al fine di agevolare tutte le attività necessarie per l’esercizio dell’azione surrogatoria, è stata realizzata l’interconnessione della procedura “surroghe web” con quella di gestione automatizzata del fascicolo sanitario. Tale meccanismo consente la registrazione nella procedura Sigas della segnalazione effettuata, la quale viene trasmessa automaticamente alla procedura surroghe, per l’acquisizione delle informazioni dell’assicurato e per il conseguente avvio delle attività di surroga nei confronti del terzo responsabile. Inoltre, al fine di rendere fluido ed efficace il procedimento di surroga, per il recupero delle somme dovute all’Istituto occorre che il procedimento appena descritto sia effettuato in “tempo reale”, evitando al tempo stesso la decadenza dei termini.

La prescrizione – Ciò detto, l’INPS evidenzia i termini prescrizionali più ricorrenti in relazione all’esercizio del diritto di surroga, che sono:
- 5 anni per gli infortunati derivanti da fatto illecito di terzi;
- 2 anni per sinistri causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie;
- il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, quando l’evento lesivo è considerato dalla legge come reato.

Nella ipotesi di prestazioni erogate in favore di persona trasportata:
- 1 anno per i sinistri che colpiscono la persona trasportata, nel caso di trasporto pubblico o privato, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito;
- 2 anni per i sinistri occorsi a persone trasportate a titolo di cortesia o di amicizia, da esercitarsi nei confronti del vettore.

Nella ipotesi di pregiudizio al diritto di surroga da parte dell’assicurato:
- 1 anno per la ipotesi in cui l’Istituto abbia omesso di manifestare la propria volontà di surrogarsi all’assicurato-danneggiato;
- 10 anni nel caso in cui l’assicurato abbia compromesso l’azione surrogatoria dell’Istituto.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy