3 luglio 2013

Interinali indeducibili ai fini Irap

I lavoratori interinali vanno imputati in bilancio come “costi per il personale” e non come “costi per servizi”

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Sono indeducibili dalla base imponibile Irap i costi per lavoro interinale. Per il Fisco, infatti, tali costi sono equiparabili a quelli sostenuti per il lavoro dipendente, dunque indeducibili ai fini Irap. Sono queste le conclusioni che emergono dalla sentenza n. 152/21/13 della Ctr Lazio, depositata lo scorso 29 maggio.

La vicenda - L'Agenzia delle Entrate ha notificato a carico di una società a capitale pubblico un avviso di accertamento in cui venivano ripresi a tassazione i costi sostenuti per il lavoro interinale, precedentemente dedotti dalla base imponibile Irap. Il primo grado di giudizio si concludeva con l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del rilievo.

Lavoro interinale - Il lavoro interinale è una particolare forma di "contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo" con il quale le aziende possono beneficiare temporaneamente di una prestazione lavorativa, senza assumersi tutti gli oneri che derivano dall'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. In particolare, l'impresa utilizzatrice assume i lavoratori tramite una società fornitrice di lavoro temporaneo che si interpone tra l'azienda (che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa) e il lavoratore (che viene posto a disposizione dell'azienda per un determinato periodo di tempo o per lo svolgimento di un'opera o di un servizio specifico).

La sentenza - I giudici della Ctr Lazio, riformando la precedente decisione della Ctp di Roma, hanno ritenuto valido l’accertamento sostenendo che i costi per il lavoro interinale debbano essere classificati dal punto di vista sostanziale della loro funzione economica. Pertanto, essi vanno imputati in bilancio come “costi per il personale” e non come “costi per servizi”. Di qui la loro indeducibilità dalla base imponibile con conseguente aggravio fiscale per l’impresa che si avvale di lavoro interinale. La commissione, inoltre, effettua un parallelismo con la fattispecie del lavoro distaccato: “stante la perfetta analogia sostanziale tra le due diverse ipotesi, le conclusioni in tema di spese relative al personale distaccato devono applicarsi anche al lavoro interinale”.
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