Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota protocollo n. 13330 del 22 luglio 2014, ha fornito interessanti chiarimenti in ordine agli obblighi di valutazione dello stato di salute dei lavoratori intermittenti ed impiegati durante il periodo notturno, ossia durante il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”. In particolare, tali lavoratori sono da considerarsi “lavoratori notturni” qualora svolgano, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. Ne consegue che, la visita preventiva, volta a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno, andrà fatta prima dell’effettuazione dell’ottantesima giornata di prestazione notturna.
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Intermittenti notturni e controlli preventivi (92 kB)
Intermittenti notturni e controlli preventivi - Lavoro & Previdenza N. 156-2014
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