5 agosto 2015

Invalidità civile. Liquidazione entro 120gg

Il riconoscimento della prestazione è subordinato al modello AP70

La prestazione economica per invalidità civile dovrà essere riconosciuta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Laddove la CTU riconosca la sussistenza del requisito sanitario da una data successiva a quella della domanda, per data di decorrenza della prestazione deve intendersi il primo giorno del mese in cui è dichiarata l’insorgenza dello stato invalidante.

A chiarirlo è stato l’INPS con il messaggio n. 4818/2015

Normativa –
Le modalità di accertamento dei requisiti amministrativi relative alle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile e sordità civile erogate dall’INPS sono disciplinate dall’art. 445-bis cpc. In particolare, al co. 5 è previsto che il decreto di omologa, emesso dal giudice a seguito dell’accertamento sanitario per mezzo del CTU, sia notificato all’INPS che provvede al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni, previa verifica di tutti i requisiti amministrativi.
Per la liquidazione della prestazione economica di invalidità civile, a seguito di accertamento tecnico preventivo (ATP) omologato dal giudice o di eventuale sentenza meramente dichiarativa dello stato sanitario, emessa ai sensi del sesto comma, è quindi necessario che si verifichi: il grado d’invalidità riconosciuto in sede di ATP e la presenza degli altri requisiti amministrativi.

Diniego della prestazione – La prestazione economica va negata, pur in presenza del presupposto sanitario, nel caso di:
• mancata presentazione della domanda amministrativa;
• mancata corrispondenza tra la prestazione richiesta in via amministrativa e il requisito sanitario accertato dalla CTU e omologato dal Giudice;
• decadenza dell’azione giudiziaria ex D.L. 269/2003 (proposizione della domanda dopo sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa);
• mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;
• insussistenza del requisito reddituale;
• insussistenza del requisito del mancato svolgimento dell’attività lavorativa.

Requisiti reddituali – Considerato che le prestazioni in questione riguardano un’utenza particolarmente debole, per la quale l’NPS è impegnato a conseguire livelli di efficacia sempre maggiori, è necessario che l'accertamento dei requisiti amministrativi venga effettuato utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell’Istituto, prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70, per garantire l’erogazione della prestazione entro l’inderogabile termine di 120 giorni. Pertanto, nel caso di prestazione dipendente dal reddito, l’operatore della linea di prodotto/servizio, ricevuto il decreto di omologa tramite la "comunicazione SISCOM" e verificati i presupposti di cui ai punti precedenti, dovrà:
• controllare sui data-base dell’Istituto la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti per usufruire della prestazione economica. In caso di cittadino extracomunitario/apolide/rifugiato dovrà inoltre essere verificata d’ufficio la sussistenza del permesso di soggiorno ed il relativo stato civile;
• chiedere al cittadino il codice IBAN, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda amministrativa (Mod. AP66) e il permesso di soggiorno e relativo stato civile qualora non acquisiti d’ufficio, in caso di soggetto extracomunitario/apolide/rifugiato.

Liquidazione della prestazione – In caso di esito positivo, l’operatore potrà liquidare la prestazione economica in via provvisoria. Tale liquidazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica del decreto di omologa, da comunicare al richiedente attraverso i consueti canali.
In tal caso, l’operatore chiederà all’utente - almeno contestualmente alla liquidazione in via provvisoria della prestazione - la compilazione del modello AP70, affinché, anche dopo tale liquidazione, sia accertata la sussistenza dei requisiti non reddituali. Con detto modello AP70 verrà resa dichiarazione di responsabilità (ad esempio, in ordine alla frequenza, allo stato di non ricovero e di inattività lavorativa, ecc.).
Nel caso in cui dal controllo emerga esito negativo e l’utente non possieda quindi il requisito reddituale e/o gli altri requisiti previsti dalla legge, sarà emesso un provvedimento di diniego della prestazione, da comunicarsi al richiedente tramite raccomandata A/R., al Patronato e al difensore di fiducia tramite PEC.
Di conseguenza, se dal controllo dei requisiti extrasanitari scaturisca la non spettanza del diritto alla prestazione, la prestazione medesima sarà oggetto di revoca e, contestualmente, sarà disposto il recupero delle somme già erogate.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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