27 luglio 2016

ISEE: i trattamenti per i disabili non sono “reddito disponibile”

Con Circolare n. 137 del 25 luglio scorso sono state fornite indicazioni per quanto concerne gli ISEE delle famiglie in cui è presente un disabile

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Cambia il calcolo dell’ISEE per le famiglie che tra i componenti hanno anche una persona con delle disabilità. La problematica è nata con l’introduzione dell’articolo 2-sexies del D.L. n. 42/2016 (convertito, con modificazioni, con la Legge 26 maggio 2016, n. 89) nel punto in cui prevedeva le modalità di calcolo dell’ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità.
A seguito delle pronunce del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016 sono infatti stati rigettati gli appelli avverso le pronunce del Tar Lazio, confermando quanto statuito dal Giudice amministrativo di primo grado, e annullando parzialmente l’articolo 4 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, contenente la disciplina di riforma dell’ISEE, nella parte in cui includeva tra i trattamenti rilevanti ai fini ISEE quelli percepiti in ragione di una condizione di disabilità, nonché nella parte in cui prevedeva delle franchigie differenziate sulla base dell’età per le persone con disabilità. In particolare l’introduzione dell’art. 2-sexies ha dettato una disciplina transitoria volta a modificare il calcolo dell’ISEE per tali nuclei fino all’adozione di una modifica normativa al sopra citato D.P.C.M. n. 159 del 2013.
A segnalarlo è l’INPS con la Circolare n. 137/2016.

Il reddito disponibile - Ai sensi dell’art. 2-sexies citato, si ritiene che dal reddito disponibile vadano esclusi i trattamenti erogati da Amministrazioni Pubbliche in ragione di una condizione di disabilità. Sulla base di quanto detto:
  • i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da Amministrazioni Pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF sono esclusi dalla nozione di “reddito disponibile” di cui all’articolo 5 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011;
  • mentre qualora i suddetti trattamenti siano percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, essi sono da includere nella nozione di reddito disponibile riportata nell’articolo 5 del Decreto Legge citato.

Franchigie e detrazioni - L’INPS con la Circolare in questione segnala che il comma 1, lett. b) dell’articolo 2-sexies ha anche sostituito le detrazioni delle spese e delle franchigie per le persone con disabilità, con una maggiorazione della scala di equivalenza per ogni componente disabile.
In particolare – segnala la Circolare – dalla somma dei redditi del nucleo familiare non sono più sottratte:
  • le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori;
  • la retta per l’ospitalità alberghiera;
  • le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente.

Infatti, in sostituzione di tali detrazioni il comma in esame prevede, per ogni componente il nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, una maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. n. 159 del 2013.

Il ricalcolo - In conseguenza delle disposizioni richiamate, l’Istituto previdenziale segnala che gli algoritmi di calcolo dell’ISEE sono stati modificati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e quindi gli ISEE attestati a far data dal 29 maggio 2016 sono calcolati secondo le disposizioni sopra indicate.
Nel caso di ISEE presentati dal 1° gennaio 2016 ed attestati entro il 28 maggio 2016, l’INPS segnala che verranno ripresi in considerazione tutti gli ISEE riguardanti le famiglie che comprendono un componente disabile, in modo da procedere con il ricalcolo d’ufficio, eccetto nel caso di:
  • ISEE pari a zero;
  • ISEE contestati ai sensi dell’articolo 11, comma 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, per far rilevare le inesattezze riscontrate nei dati acquisiti dagli archivi dell’INPS o dell’Agenzia delle entrate;
  • ISEE calcolati con le previgenti regole ai quali però sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni di cui all’articolo 2-sexies.

I nuovi modelli - Al fine di recepire le variazioni normative apportate dall’articolo 2-sexies sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in esame, i precedenti modelli ed istruzioni, i quali si possono recuperare anche nel sito www.inps.it, portale “ISEE post-riforma 2015”.

Nuova DSU in casi di urgenza - Qualora i tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di ricalcolo possano comportare una perdita di opportunità a causa dell’imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, sarà possibile presentare una nuova DSU per ottenere un ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni, senza attendere il ricalcolo d’ufficio.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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