28 giugno 2016

Ispezioni: il datore di lavoro non può assistere il lavoratore

Le sole dichiarazioni del lavoratore costituiscono solo elemento indiziario, ma non probatorio

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
In caso di accesso ispettivo i datori di lavoro non possono assistere il lavoratore durante la fase di acquisizioni delle dichiarazioni; ciò per garantire l’autonomia del dichiarante svilendo l’esito stesso dell’indagine ispettiva, dati gli inevitabili riflessi di natura psicologica derivanti dalla presenza della parte datoriale. Anzi, il personale ispettivo può valutare anche l’opportunità di acquisire, previo consenso, le dichiarazioni di lavoratori al di fuori del posto di lavoro, affinché le stesse siano esenti da condizionamenti di sorta.

Inoltre, le dichiarazioni dei lavoratori devono essere raccolte, di norma, nel corso del primo accesso ispettivo, in stretto collegamento con l’identificazione delle persone trovate intente al lavoro e con la rilevazione delle modalità d’impiego delle stesse.

In ogni caso, si ricorda che durante l’accesso ispettivo è richiesta la presenza del datore di lavoro o di altra persona che comunque lo rappresenti (es. Consulente del lavoro) in azienda. Nell’eventualità in cui nell’immediatezza dell’accesso non risulti presente il datore di lavoro o un suo rappresentante, resta ferma comunque l'opportunità che lo stesso venga informato dell’accertamento in corso non appena possibile. In tale ipotesi, nel prevalente rispetto del principio di collaborazione che connota il comportamento del personale ispettivo, qualora se ne ravvisino le opportune condizioni, sarà possibile assecondare la richiesta di attendere l'arrivo del datore di lavoro, purché l'attesa sia ragionevole e non abbia evidenti intenti dilatori. Nelle more, occorrerà comunque procedere all'identificazione dei lavoratori, alla rilevazione delle presenze e all'acquisizione delle dichiarazioni degli stessi in considerazione della particolare importanza che, nella fase iniziale dell’accertamento, riveste il fattore sorpresa e della necessaria tempestività con cui alcuni adempimenti debbano essere effettuati al fine di garantire il buon esito dello stesso.

Dichiarazioni dei lavoratori - In tale contesto di riferimento appare di tutta evidenza la delicatezza e rilevanza della fase della raccolta delle fonti di prova che costituisce attività fondamentale per il buon esito dell’accertamento. In tal senso, rileva specificamente la fase di acquisizione delle dichiarazioni che concorrono a formare la valutazione dell’ispettore sui fatti oggetto di accertamento.

Si ricorda che i verbali redatti dai funzionari ispettivi, i quali nell’esercizio delle proprie funzioni rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte dal verbalizzante. Conseguentemente, poiché il verbale fa fede dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni, ma non della veridicità intrinseca delle stesse, è necessario che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva siano riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o comunque da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi, al fine ultimo di non vanificarne l’efficacia probatoria in sede di eventuale contenzioso amministrativo e/o giudiziario circa le risultanze stesse dell’accertamento.

Invero le sole dichiarazioni del lavoratore al quale si riferiscono gli esiti dell’accertamento non costituiscono prova per sé sola, ma elemento indiziario, liberamente valutabile dall’autorità amministrativa e/o giudiziaria chiamata a decidere in sede di contenzioso.

Terminata la fase di raccolta delle informazioni queste ultime devono essere riportate in modo chiaro e leggibile nel verbale di acquisizione di dichiarazione, di cui il personale verbalizzante deve dare lettura al dichiarante, affinché questi ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva. Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni devono essere riportati nel verbale medesimo, indicando le relative motivazioni qualora espresse.

Infine, si ricorda che il personale ispettivo non può rilasciare copia delle dichiarazioni al lavoratore dichiarante né tantomeno al soggetto ispezionato. In caso di richiesta in tal senso, gli ispettori devono informare i richiedenti che l’eventuale accesso alle dichiarazioni potrà avvenire previa presentazione di apposita istanza alla sede INPS competente.
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