Premessa – Niente ANF per i cittadini tunisini che percepiscono l’indennità di disoccupazione in Italia. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 11534/2013, a seguito di numerose richieste di chiarimento da parte delle strutture territoriali in merito al diritto dei cittadini della Tunisia ai trattamenti di famiglia per i familiari residenti nel Paese di origine.
Convenzione Italia-Tunisia – Innanzitutto, l’INPS rammenta che all’art. 23, c. 2 della Convenzione tra l’Italia e la Tunisia viene specificato che un lavoratore ha diritto agli assegni familiari, e per i familiari che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente, qualora questi ultimi soddisfino le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente. Inoltre, l'art. 1, lett. c), della suddetta Convenzione definisce che “il termine ‘lavoratore’ indica un lavoratore salariato o assimilato o un lavoratore indipendente, iscritto ai regimi di cui all’art. 2”, ossia all’Ago per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori indipendenti di detta assicurazione; ai regimi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria; all’assicurazione di malattia – ivi compresa l’assicurazione tubercolosi e la maternità; l’assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali; gli assegni familiari. Alla luce di quanto appena affermato, visto che, in Italia, il diritto all’indennità di disoccupazione sorge a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, e nel permanere dello status di disoccupato il soggetto interessato cessa la prestazione di qualsiasi opera retribuita alle dipendenze di terzi, l’INPS ritiene che la suddetta definizione di “lavoratore” non può essere estesa alle persone che percepiscono indennità di disoccupazione. Pertanto, non è considerato lavoratore chi percepisce un’indennità di disoccupazione.
Lavoratore “assimilato” – Per “assimilato” al lavoratore salariato, di cui all’articolo 1, lett. c) della su menzionata Convenzione, bisogna riferirsi solo a quelle categorie di persone che, pur in presenza di un valido contratto di lavoro, siano sospese, temporaneamente, dall’effettiva prestazione di opera retribuita alle dipendenze di terzi, ossia lavoratori in cassa integrazione, in malattia, in maternità, etc. e non anche a coloro che si trovano in stato di disoccupazione.
Chiarimenti – In risposta alle numerose richieste di chiarimento arrivate dalle strutture INPS, viene specificato che ai cittadini tunisini che percepiscono indennità di disoccupazione in Italia non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia su tale indennità per i familiari residenti nel Paese di origine.
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