22 aprile 2013

Job on call anche per bagnini

È possibile stipulare contratti di lavoro intermittenti per i bagnini

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 13/2013, ha chiarito che è possibile assumere mediante contratto di lavoro intermittente anche il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari. La ragione di fondo risiede nel fatto che tale categoria di lavoratori sono assimilabili alla figura del “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.

Il quesito
– L’AGCI – Associazione Generale Cooperative Italiane, la CONFCOOPERATIVE e la LEGACOOP hanno avanzato istanza di interpello in merito alla possibilità di impiegare il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività di assistenza ai bagnanti con contratto di lavoro intermittente, assimilando tale figura al “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” di cui al n. 19 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.

Inquadramento contrattuale bagnino – Per individuare le attività lavorative che possono essere inquadrate mediante il contratto di lavoro intermittente è necessario far riferimento alla contrattazione collettiva, ovvero in assenza, alla tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657. Tale tabella, in particolare, elenca una serie di specifiche attività relative a differenti settori che, per il carattere di discontinuità ad esse correlato, si prestano tuttora a essere considerate quale parametro oggettivo per l’individuazione delle prestazioni cui è possibile applicare la disciplina del lavoro intermittente ai sensi dell’art. 34, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003. Ed è proprio in quest’ambito che è inquadrabile la categoria del personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti con mansioni di assistenza ai bagnanti, stante il mancato intervento della contrattazione collettiva di settore, per comprendere se è possibile applicare l’istituto del contratto intermittente.

Risposta M.L.P.S. – La risposta del Ministero del Lavoro è positiva. Infatti, è possibile instaurare rapporti di lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività di assistenti bagnanti al pari del personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali. Dopo un’attenta analisi dello svolgimento di entrambe le attività, le funzioni svolte dal personale degli stabilimenti di bagni e acque minerali e dagli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari è sostanzialmente identica. In particolare, in entrambe le ipotesi la prestazione richiesta ai lavoratori in questione consiste nello svolgere assistenza e/o soccorso ai bagnanti delle strutture acquatiche dei parchi termali – nell’accezione più moderna rispetto ai “bagni” descritti nel R.D. del 1923 – nel primo caso e delle località balneari nel secondo.
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