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La nuova disciplina dell’apprendistato, contenuta nel Capo V del D.Lgs. n. 81/2015 (artt. 41-47), compie – seppur a piccoli passi – il suo iter per la piena operatività dell’istituto. Infatti, il 21 dicembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 12 ottobre 2015, recante la “definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. Oltre a chiarire il concetto di apprendistato, il decreto evidenzia i requisiti che deve possedere il datore di lavoro, la durata massima del contratto e gli standard formativi da rispettare. Inoltre, viene sottolineata la differenza di ruoli tra tutor aziendali e tutor formativi, elenca diritti e i doveri degli apprendisti ed illustra i processi di valutazione e certificazione delle competenze e monitoraggio.
In allegato al decreto (Allegato 1a e Allegato 2) è possibile trovare lo schema di piano formativo e lo schema di dossier individuale che dovranno essere sottoscritti tra il datore e l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, in cui si definiscono gli aspetti fondamentali del contratto: titolo da conseguire, durata della formazione, orario di lavoro, competenze da acquisire, criteri e modalità di valutazione e azioni di recupero.
Nota bene. Gli standard formativi e i criteri generali contenuti nel Decreto Ministeriale in trattazione sono rivolti esclusivamente all’apprendistato di primo e secondo e terzo livello, ossia all’”apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e all’“apprendistato di alta formazione e ricerca”.
Requisiti del datore di lavoro – Affinché il datore di lavoro possa stipulare una delle suddette tipologie di apprendistato, è necessario che quest’ultimo sia in possesso dei seguenti requisiti:
Durata – Quanto alla durata dell’”apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” (1° livello), il decreto stabilisce che non può essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:
Tuttavia, è possibile prorogare la durata del contratto fino ad un anno,
La durata del contratto di apprendistato può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nel caso in cui l'apprendista abbia conseguito il diploma di istruzione e formazione professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore. Altro caso di proroga si ha laddove, al termine dei percorsi su elencati, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.
Sempre per quanto concerne la durata, viene stabilito che quest’ultima in caso di contratti di apprendistato per il praticantato ai fini dell'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.
Standard formativi – In linea con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2015, l'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. Qui assume notevole importanza il piano formativo individuale (PFI), redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all'allegato 1° del D.M. 12 ottobre 2015, in quanto stabilisce, oltre al contenuto e la durata della formazione, i seguenti elementi: