10 marzo 2015

Jobs act. Via libera alle tutele crescenti

Incentivate le assunzioni a tempo indeterminato. Nuovi ammortizzatori sociali per chi perde involontariamente il lavoro

Autore: Redazione Fiscal Focus
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei D.Lgs. n. 22/2015 e 23/2015, entrati in vigore il 7 marzo scorso, cambiano le regole per le aziende che intendono assumere personale con contratto a tempo indeterminato. Per i neo assunti, infatti, si applica il rinomato “contratto a tutele crescenti” che prevede importanti modifiche in caso di licenziamento illegittimo. In pratica, sono previste tutele crescenti per il lavoratore in funzione dell’anzianità di servizio. Le nuove regole, tuttavia, non si applicano soltanto ai neo assunti, ma anche ai lavoratori che vengono stabilizzati e a tutti i lavoratori, anche se assunti prima del 7 marzo 2015, nel caso in cu il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l’entrata in vigore del decreto, superi la soglia dei 15 dipendenti.
Accanto alla maggiore flessibilità in uscita si registrano nuove tutele per chi perde involontariamente il lavoro (NASpI, DIS-COLL e ASDI), le cui regole scatteranno dal 1° maggio 2015.

Ma vediamo in breve cosa cambia rispetto alla vecchia disciplina e quando scatta la reintegra e quando, invece, l’indennizzo risarcitorio.

Licenziamento senza reintegra – La novità principale si registra nell’ambito dei licenziamenti economici (GMO), rivisitando l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). In particolare, è stata eliminata la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, indipendentemente dal limite occupazionale. Inoltre, viene meno anche la procedura preventiva prevista presso la DTL (per le aziende sopra i 15 dipendenti).
Per quanto concerne il licenziamento disciplinare, la regola generale è l’indennità monetaria, eccetto nel caso in cui sia dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. In questo caso, infatti, oltre alla reintegra, si applica un’indennità risarcitoria massima pari a 12 mensilità di retribuzione.
Importante cambiamento si è registrato anche sul fonte dei licenziamenti collettivi. Infatti, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, Legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità). La reintegra è limitata solo se il datore procede con la comunicazione orale e non scritta.

Licenziamento con reintegra – Con riferimento ai casi di licenziamento in cui è prevista la reintegra nel posto di lavoro, nulla cambia per i licenziamenti discriminatori. In tal caso, infatti, il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. Si ricorda, inoltre, che il licenziamento intimato in forma orale è nullo, con reintegrazione nel posto di lavoro. In tal caso, oltre alla reintegra, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, non inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Quindi, riepilogando, la reintegra si riduce a due soli casi:
1. licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale;
2. licenziamenti disciplinari qualora sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale e contestato”.

Abrogazione Rito Fornero - Altra novità importante riguarda la cancellazione del c.d. “Rito Fornero”. Infatti, il D.Lgs. n. 23/2015 ha stabilito che l’art. 1, co. 48-68 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) non si applica ai licenziamenti intimati all’esito del contratto di lavoro a tutele crescenti.
Il meccanismo previsto dall’ex ministro del Lavoro verrà sostituito da un’offerta di conciliazione (art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015). In pratica, il datore di lavoro ha la possibilità di offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. L’esito della conciliazione dovrà essere comunicato dal datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto. Qualora il datore di lavoro omette tale comunicazione, dovrà scontare una sanzione che va dai 100 ai 500 euro per lavoratore (50 - 250 euro per le agenzie del lavoro).

Ammortizzatori sociali – Nuove regole anche per chi perde involontariamente il lavoro dal 1° maggio 2015. Infatti, il D.Lgs. n. 22/2015 ha introdotto ben tre nuovi ammortizzatori sociali (NASpI, DIS-COLL. e ASDI), che prendono il posto di ASpI, mini ASpI e indennità una tantum collaboratori.
La NASpI, in particolare, è rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI). L’accesso è garantito ai lavoratori che: siano in stato di disoccupazione; possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione; possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’importo della NASpI è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Se l’importo è pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile; se, invece sarà superiore, si aggiunge un ulteriore 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l’assegno non può superare l’importo mensile di 1.300 euro. Inoltre, bisogna tenere conto che la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Non bisogna dimenticare che l’erogazione della NASpI è condizionata, sia alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa sia ai percorsi di riqualificazione professionale.

Attenzione. Chi riceve la NASpI e vuole iniziare un lavoro autonomo, intraprendere l’avvio di impresa individuale oppure sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata dell'intero importo del trattamento. In tal caso, è necessario presentare telematicamente domanda di anticipazione all’INPS, entro 30 giorni, dall’inizio dell’attività.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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