6 giugno 2016

L’infortunio sospende la CIGS

Autore: redazione fiscal focus
La riforma sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015), entrata in vigore dal 24 settembre 2015, nulla ha innovato in merito alla disciplina dell’infortunio occorso al lavoratore durante la percezione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS). Pertanto, rimane in vigore la precedente disciplina che prevede la sospensione e sostituzione del trattamento di CIGS con l’indennità INAIL.

Per capire meglio tale meccanismo si illustra di seguito un caso d’infortunio insorto ad un dipendente in concomitanza di CIGS con riduzione di orario.

Esempio - Ipotizziamo un infortunio pari a 16 giorni in un mese. Inoltre in 10 giorni in cui accade l’infortunio era prevista la riduzione dell’orario di lavoro per CIGS (per un totale di ore di riduzione pari a 80 ore) e una retribuzione annua lorda di 27.222 euro per 13 mensilità, con orario normale di lavoro pari a 40 ore settimanale.
Per questi 16 giorni d’infortunio il lavoratore percepirà l’ordinaria indennità giornaliera dall’INAIL con le relative integrazioni datoriali previste dal CCNL applicato anche nei giorni in cui era prevista la riduzione di orario. Ore lavorabili nel mese 173.
Quindi avremo, 16 giorni d’infortunio, per i quali l’INAIL indennizzerà nelle seguenti misure:
• primo giorno d’infortunio: totalmente a carico azienda;
• 3 giorni di carenza: sulla base del CCNL applicato totalmente a carico azienda;
• 12 giorni di infortunio (09/08-20/08): integrazione INAIL al 60% della RMG e azienda al 100% (ex CCNL applicato).
A questo punto, ci serve sapere la RMG ai fini INAIL, la quale si compone in questo modo:
• componente ordinaria retribuzione: euro 2.094,32 (retribuzione ordinaria mensile) : 25 = 77,86 euro;
• straordinario: zero;
• importo annuo ferie e permessi: ipotizzando 26 giorni di ferie (euro 2.094,32) + 32 ore ex festività (Euro 2.094,32 / 173 * 32 = 387,38) = Euro 2.481,17 : 300 = euro 8,27;
• componente mensilità aggiuntive: Euro 2.094,32 * 1 = Euro 2.094,32 : 300 = euro 6,98;
• RMG = Euro 93,11 (77,86+8,27+6,98).
Dunque, per calcolare l’importo dei 12gg d’infortunio bisogna procedere in questo modo:
• Euro 93,11 x 12 giorni al 60% = 670,39 quale integrazione infortunio c/Inail.
Riepilogando, quindi, l’azienda dovrà retribuire il lavoratore come segue:
• primo giorno d’infortunio: 100% a carico azienda, pari a Euro 80,55 (Euro 2.094,32 / 26);
• 3 giorni di carenza: 100% a carico azienda, pari Euro 241,65 (Euro 2.094,32: 26 = Euro 80,55 x 3);
• restanti 12 giorni d’infortunio: fino al 100% carico azienda, pari a Euro 966,6 (Euro 2.094,32 / 26) * 12 gg;
• la lordizzazione dell’integrazione INAIL di euro 670,39 è pari ad euro 737,80: quindi avremo euro 966,6 – 737,80 = 228,2 euro INTEGRAZIONE C/AZIENDA INFORTUNIO
In definitiva, il lavoratore percepisce: 1.220,41 euro dato dalla seguente sommatoria (228,37+322,2+670,39)
Ma cosa sarebbe accaduto se il lavoratore non avesse subito l’infortunio?
Ebbene, il lavoratore avrebbe fruito di 12 ore d’integrazione salariale CIGS nell’ambito delle 16 giornate di lavoro.
Pertanto occorre calcolare la retribuzione giornaliera pari a: 27.222 / 13= 2.094 / 26 = 80,5 euro.
16 giornate di lavoro corrispondono a 128 ore di lavoro (16 * 8).
La retribuzione oraria è pari a 2.094 / 173= 12,10 euro.
Pertanto il lavoratore riceverà per la prestazione eseguita: 12,10 * (128 - 80) = 580,8 euro dove 128 sono le ore complessive del normale orario di lavoro e 80 sono le ore non lavorate causa CIGS.
Successivamente, occorre calcolare il valore d’integrazione per le 56 ore di CIGS.
Da notare che il valore di 27.222 / 12 = 2.268,50 euro supera l’importo di 2.102,24 euro pertanto trova applicazione il massimale d’integrazione al netto del 5,84% pari a 1.099,70 euro.
Il valore orario del massimale è pari a 1.099,70 / 173 = 6,35 euro.
Pertanto il valore dell’integrazione sarà: 6,35 * 80 = 508 euro.
In definitiva, il lavoratore avrebbe ricevuto: 580,8+508= 1.088,8 euro
Dunque, facendo un raffronto fra la prima e la seconda ipotesi (CIGS con riduzione orario in caso d’infortunio e semplice CIGS in caso d’infortunio) è possibile affermare che in caso di normale integrazione salariale e in assenza d’infortunio per i 16 giorni menzionati l’azienda avrebbe corrisposto al lavoratore 580,8 euro di retribuzione mentre in caso d’infortunio l’azienda dovrà corrispondere un importo pari a: 227,50 (carenza) + 78,03 (integrazione azienda) = 550,4 euro.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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