6 febbraio 2016

L’INPGI entra nella CU 2016

La CU 2016 si arricchisce di una nuova Sezione (la n. 4), riferita agli “Altri Enti” tra le quali rientra anche l’INPGI

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
A partire dai redditi riferiti al 2015 (CU 2016) è richiesta anche l’indicazione dei dati contributivi riferiti all’INPGI. Infatti, nei “DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI” è stata inserita una nuova “SEZIONE 4” riferita agli “ALTRI ENTI”, nei quali rientra anche l’INPGI. Si tratta, in particolare, di una delle principali novità che da quest’anno interessano i sostituti d’imposta che dovranno, entro il 7 marzo 2016, trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello “ordinario” della CU 2016 al fine di attestare redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali relativi all’anno 2015. Si ricorda, per dovizia d’informazione, che entro il 28 febbraio 2016 il sostituto d’imposta è tenuto a rilasciare (in formato cartaceo o elettronico, se il percipiente è in grado di entrarne in possesso) il modello CU “sintetico”.

A ricordarlo è l’INPGI con la prima Circolare dell’anno 2016.

Esposizione dei dati INPGI - Ma vediamo nel dettaglio come esporre i dati previdenziali riferiti ai lavoratori iscritti all’INPGI che, come vedremo, si differenziano in base al tipo di rapporto del lavoro in essere.
Dunque, per i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, bisogna compilare i seguenti campi:
  • punto 49 – Codice fiscale – indicare “02430700589”;
  • punto 50 – Denominazione Ente Previdenziale – indicare “INPGI”;
  • punto 51 – Codice Ente Previdenziale – indicare il codice “6”
  • punto 52 – Codice Azienda – indicare la matricola dell’Azienda attribuita dall’INPGI costituita da 4 caratteri alfanumerici;
  • punto 53 – Categoria – indicare il codice “M”;
  • punto 54 – Imponibile previdenziale - indicare l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l’importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13^ mensilità, la redazionale ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Si ricorda che per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali. L’indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo; ai fini del relativo accreditamento contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell’elemento “preavviso” del DASM. Va specificato, inoltre, che gli arretrati di retribuzione da includere in tale punto, sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (denuncia DASM arretrati) M;
  • punto 55 - Contributi dovuti - non valorizzare;
  • punto 56 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti - va indicato l’importo dei contributi obbligatori trattenuti al giornalista dipendente. In tale punto non devono essere indicate, anche se obbligatorie, le contribuzioni dovute ad enti diversi dall’INPGI;
  • punto 57 – Contributi versati – indicare il totale dei contributi indicati nel precedente punto 56 effettivamente versati dal sostituto d’imposta all’INPGI;
  • punto 58 – Altri contributi – non valorizzare;
  • punto 59 – Importo altri contributi – non valorizzare.

Da notare che la compilazione dei predetti punti della sezione 4, riferiti alle contribuzioni INPGI, non comporta il venir meno dell’obbligo di compilazione della sezione 1 riferita ai dati INPS, presso il quale i giornalisti dipendenti iscritti all’INPGI sono assicurati per la tutela della maternità e la sezione 3 riferita ai dati della ex gestione INPDAP, presso la quale i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione iscritti all’INPGI sono assicurati ai fini del TFR/TFS (ex gestioni ENPAS ed INADEL) e del Fondo credito (Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali).

Per quanto concerne, invece, i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro parasubordinato (co.co.co e/o co.co.pro), i campi da compilare sono i seguenti:
  • punto 49 – Codice fiscale – indicare “02430700589”;
  • punto 50 – Denominazione Ente Previdenziale – indicare “INPGI”;
  • punto 51 – Codice Ente Previdenziale – indicare il codice “6”;
  • punto 52 – Codice Azienda – indicare la matricola dell’Azienda attribuita dall’INPGI costituita da 4 caratteri alfanumerici;
  • punto 53 – Categoria – indicare il codice “N”;
  • punto 54 – Imponibile previdenziale - indicare il totale dei compensi corrisposti nell’anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, c.18, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, pari per l’anno 2015 ad euro 100.324,00. Si ricorda che si devono considerare erogate nel 2015 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2016 ma relative all’anno 2015 art. 51, co.1, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986);
  • punto 55 - Contributi dovuti - indicare il totale dei contributi dovuti alla Gestione Separata dell’INPGI in base alle aliquote vigenti nel 2015;
  • punto 56 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti - indicare il totale dei contributi trattenuti al giornalista collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);
  • punto 57 – Contributi versati – indicare il totale dei contributi indicati nel precedente punto 56 effettivamente versati dal sostituto d’imposta alla Gestione Separata INPGI;
  • punto 58 – Altri contributi – non valorizzare;
  • punto 59 – Importo altri contributi – non valorizzare.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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