Premessa – L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, sta procedendo al conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sui compensi erogati entro il 28 febbraio 2012 o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione stessa. Lo comunica l’INPS con il messaggio n. 1561 del 27 gennaio scorso, illustrando la pianificazione delle operazioni di calcolo e di gestione del conguaglio stesso per i redditi dell’anno 2011.
Il calcolo –Sono interessate al calcolo del conguaglio fiscale:
- le prestazioni di mobilità;
- i trattamenti speciali edili (18-27 mesi);
- ASU;
- sussidi straordinari;
- integrazione fondo speciale trasporto aereo;
- e disoccupazione non agricola;
corrisposte nel 2011 e ancora in pagamento negli ultimi mesi dell’anno. Inoltre, per i soggetti titolari delle predette prestazioni vengono rideterminati: l’imponibile IRPEF, le detrazioni, l’imposta lorda e netta, le addizionali regionali e comunali. L’imposta netta ricalcolata viene raffrontata con l’imposta effettivamente trattenuta nel corso dell’anno per determinare il conguaglio d’imposta, a credito o a debito.
La gestione del conguaglio –Le procedure di calcolo mensile delle prestazioni predette, attivate dopoil calcolo del conguaglio fiscale, provvederanno a gestire il recupero o il rimborso dei conguagli fiscali in occasione del pagamento delle competenze mensili con le seguenti modalità:
- in presenza di soli conguagli a credito, questi sarannoimmediatamente rimborsati aggiungendoli al pagamento effettuato nel mesedi gennaio o febbraio;
- i conguagli IRPEF a debito saranno recuperati sui pagamenti digennaio e febbraio fino a concorrenza delle competenze in liquidazione,garantendo comunque un pagamento minimo di € 10 al fine di emettere unassegno con la comunicazione all'assicurato del conguaglio fiscaleapplicato. Qualora il debito non vengarecuperato entro il mese di novembre o alla data di cessazione delleprestazioni, sarà inviata al percettore una comunicazione nella qualesaranno indicati gli importi a debito che il percettore stesso dovràversare tramite modello F24;
- le addizionali comunali e regionali saranno recuperate in undici rate mensili, dal mese di gennaio al mese di novembre 2012, con rataminima di€ 5. Nel caso in cui le prestazioni cessino anteriormente al mese dinovembre 2012 si procederà, ove possibile, al recupero di quanto ancoradovuto sull'ultimo pagamento spettante; in ogni caso, per le addizionaliche al 1° dicembre 2012 non risulteranno recuperate si provvederà, come diconsueto, alla emissione di una lettera di comunicazione agli interessati perché provvedano direttamente al versamento.
Le rettifiche dei dati –Infine, l’Istituto rammenta che le rettifiche dei dati fiscali apportati prima del 28 febbraio avranno effetto nella determinazione del conguaglio stesso, mentre le rettifiche successive alla predetta data non daranno luogo ad un nuovo ricalcolo del conguaglio fiscale, ma comporteranno soltanto la rettifica degli importi della certificazione fiscale.
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