19 luglio 2012

La ripetizione dell’indebito va fatta al netto delle ritenute

Le maggiori somme percepite dal lavoratore vanno restituite al datore di lavoro al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Se il lavoratore percepisce, per errore, somme maggiori di quelle dovute, la parte eccedente va restituita al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Infatti, il datore di lavoro non può pretendere di ottenere la restituzione delle somme al lordo delle ritenute (fiscali, previdenziali e assistenziali), posto che le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Lo ha chiarito la Fondazione Studi C.d.L. con il parere n. 21 dell’11 luglio 2012 fornendo un’attenta analisi sull’art. 2033 c.c. (ripetizione dell’indebito); e in particolare, sulle somme da restituire al datore di lavoro da parte del lavoratore.

Il quesito - Gli esperti della Fondazione Studi C.d.L. sono stati chiamati a rispondere a un quesito riguardante il corretto procedimento di recupero di somme indebitamente erogate dal datore di lavoro verso i propri dipendenti. In particolare, viene chiesto se la riscossione va effettuata al lordo o al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

Art. 2033 c.c. – In via preliminare, i C.d.L. richiamano la norma sulla ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.), secondo la quale: “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. Nel caso di specie quando al lavoratore sono erogate, per errore, somme maggiori di quelle dovute, il datore di lavoro opera inevitabilmente, sulle somme erogate in eccesso, ritenute fiscali e previdenziali, a loro volta in eccesso.

Le somme da restituire – Per rispondere al quesito posto, la Fondazione Studi fa riferimento alla recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 1464 del 2 febbraio 2012, la quale ha stabilito che la restituzione delle somme maggiori da parte del lavoratore riguarda esclusivamente le somme da quest'ultimo “percepite”. Pertanto, il datore di lavoro non può pretendere di ottenere la restituzione delle somme al lordo delle ritenute (fiscali, previdenziali e assistenziali), posto che le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. La suddetta sentenza trova fondamenta, anche se a contraris, nei principi generali espressi con la pronuncia n. 18584/2008 della Suprema Corte, la quale conferma che nell’ipotesi in cui il lavoratore debba restituire somme al datore queste devono intendersi somme nette da ritenute e contributi.

Le modalità – Tuttavia, la sentenza appena citata lascia qualche dubbio circa le modalità di rimborso delle ritenute e contributi versati. Per far luce sull’argomento è intervenuta la stessa Cassazione chiarendo che:
- se il lavoratore ha restituito il netto (ossia la somma che ha materialmente percepito) la richiesta di rimborso delle ritenute va fatta dal datore;
- viceversa se il lavoratore ha restituito il lordo (avendo percepito l’importo al netto delle ritenute) la richiesta di rimborso delle ritenute va fatta da quest’ultimo.
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