Premessa - Non è necessaria la convalida degli ispettori della D.T.L. per le dimissioni presentate dal padre nel primo anno di vita del figlio. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 11676/2012 accogliendo il ricorso dell’azienda contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino che, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’invalidità delle dimissioni.
La questione – La vicenda riguarda un lavoratore che rassegna le dimissioni dal lavoro entro il primo anno di vita del proprio bambino. All’azienda datrice di lavoro viene contestata la validità delle dimissioni, per non essere state convalidate dalla locale D.P.L. A questo punto si apre un contenzioso giudiziario durante il quale la Corte d’Appello di Torino dichiarava l’invalidità delle dimissioni, in quanto presentate entro l’anno dalla nascita del figlio e non convalidate dagli uffici competenti. La società datrice di lavoro, inoltre, viene condannata a riammettere in servizio il lavoratore, nonché a corrispondergli tutte le retribuzioni dalla data delle dimissioni fino al ripristino del rapporto. L’azienda impugna la sentenza e ricorre per Cassazione.
Il requisito della convalida – Come è noto, la legge vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, nonché del padre lavoratore che fruisca del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino. Al fine di evitare che tale divieto possa essere aggirato con false dimissioni, sostanzialmente imposte, è prevista una particolare tutela. La risoluzione del rapporto di lavoro, infatti, è subordinata alla convalida delle dimissioni. Pertanto, in mancanza di convalida il rapporto di lavoro resta in essere e il dipendente deve essere riammesso in servizio. Lo stesso vale anche in caso di adozione o di affidamento del bambino, dove la tutela opera fino a un anno dall’ingresso del minore in famiglia.
La sentenza – I giudici danno ragione alla datrice di lavoro. Infatti, anche in considerazione della recente evoluzione normativa, “l’estensione delle tutele previste per il caso di licenziamento in periodo di fruizione del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino anche al padre lavoratore, per il caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento, è condizionata alla fruizione appunto, del congedo di paternità”, mentre “risulterebbe priva di coordinamento” con l’ordito normativo “la previsione della necessità di convalida delle dimissioni del lavoratore a prescindere dalla fruizione del congedo da parte del predetto”. La Corte, dunque, fa notare come la legge richieda sì la convalida delle dimissioni rassegnate dal lavoratore padre entro il primo anno di vita del bambino, ma solo se il lavoratore fruisca del congedo di paternità. Nel caso esaminato, invece, il lavoratore non godeva del congedo di paternità al momento in cui ha rassegnato le proprie dimissioni, sicché le dimissioni restano valide anche se non convalidate dal servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro.
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