23 febbraio 2012

Lavoratori dello spettacolo. Stilato il nuovo elenco

È stato aggiornato l’elenco dei lavoratori “artisti” esclusi dall’indennità di disoccupazione ordinaria

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Niente ammortizzatori sociali per il “personale artistico, teatrale e cinematografico”. Infatti, l’INPS ha reso noto il nuovo elenco dei lavoratori dello spettacolo a cui non si applica l’indennità di disoccupazione ordinaria, così come previsto l’art. 40, n. 5, R.D.L. n. 1987 del 1935. Lo comunica l’INPS con la circolare n. 22 del 13 febbraio 2012.

Le categorie escluse – Dunque, l’Istituto previdenziale ha ritenuto di escludere dal novero del “personale artistico, teatrale e cinematografico” le seguenti categorie di lavoratori:
- assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro (cod. 014);
- aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, definiti anche “assistenti alla regia” (cod. 042);
- consulenti assistenti musicali (cod. 085);
- assistenti coreografi (cod. 091).
Si precisa, inoltre, che nell’ambito della categoria professionale degli “attori”, i lavoratori definiti “generici, figuranti e comparse” non rientrano nella categoria del “personale artistico, teatrale e cinematografico”, in quanto le relative prestazioni non sono caratterizzate da preparazione professionale, culturale e artistica. Al riguardo, l’Istituto chiarisce tra l’altro che in tale elenco sono state eliminate le figure professionali individuate dai codici 042 (aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi) e 085 (consulenti assistenti musicali).

Le istruzioni operative – Il personale appartenente alle categorie del nuovo elenco stilato dall’INPS, non essendo soggetto all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, dovrà essere indentificato nell’ambito dell’UniEmens mensile inserendo nell’elemento “TipoContribuzione” il valore “10”, avente significato di “lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione (DS)”. Con riferimento ai periodi di contribuzione passati e non oggetto di successiva regolarizzazione e con riferimento sia alle domande di indennità non ancora definite a causa di numerosi ricorsi tutt’ora giacenti e non ancora decisi dal competente Comitato Provinciale, le sedi INPS competenti dovranno riesaminare tali domande entro cinque anni. A tal fine, le sedi competenti dovranno verificare l’attività svolta dal lavoratore dello spettacolo utilizzando il contratto di lavoro individuale e tutta la documentazione presentata dall’interessato. Successivamente, sulla base della documentazione presentata, si provvederà a determinare se l’azienda fosse o meno tenuta, in base al nuovo elenco, al versamento del contributo di disoccupazione per il lavoratore interessato. Qualora, invece, l’interessato commette un errore nell’identificazione del rapporto di lavoro nelle dichiarazioni contributive (UniEmens e DM10/Emens), si dovrà procedere immediatamente alla regolarizzazione della posizione contributiva del datore di lavoro.
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