18 febbraio 2016

Lavoratori esteri dello spettacolo: formulario A1 a tutto campo

Anche per i lavoratori dello spettacolo si utilizza il “documento portatile A1” per comunicare il distacco

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Nell’ottica di accorpamento delle funzioni della Gestione ex ENPALS all’INPS, da ieri le certificazioni in materia di legislazione applicabile (A1) per i lavoratori iscritti alla gestione in oggetto devono essere rilasciate con le stesse modalità previste per i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali Inps mediante l’utilizzo della procedura informatizzata “Archivio Distacchi e Lavoro Contemporaneo nell’Unione Europea”.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 706 di ieri.

Formulario A1 - Il formulario A1, denominato anche “documento portatile A1”, deve essere rilasciato – secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nel caso in cui il lavoratore si rechi temporaneamente a lavorare in uno Stato membro dell’UE, diverso da quello di provenienza (distacco), o nell’ipotesi di svolgimento dell’attività lavorativa in più Stati membri (lavoro contemporaneo).
Funzionalità - Il rilascio del documento portatile A1 in modalità automatizzata, anche per i lavoratori dello spettacolo, consentirà la costituzione di un archivio unico di tutti i lavoratori iscritti alle Gestioni INPS del settore privato che si spostano per motivi di lavoro in ambito UE nonché il monitoraggio delle posizioni presenti attraverso diverse funzioni statistiche (Paese di occupazione, stato pratica, sede che rilascia il formulario, ecc) .
È bene tenere presente che anche per tale tipologia di lavoratori le domande di rilascio dei certificati A1 dovranno essere presentate dagli interessati utilizzando la modulistica recentemente aggiornata (Messaggio n. 218/2016).
Competenza di rilascio – Per quanto concerne la competenza circa il rilascio dei documenti portatili A1 in favore dei lavoratori in trattazione, l’INPS precisa che saranno proprio le Sedi territoriali dell’Istituto previdenziale ad assumersi tale obbligo.
Il criterio per la determinazione della sede territorialmente competente al rilascio delle certificazioni è quello del luogo di iscrizione del datore di lavoro – nei casi di distacco di lavoratori dipendenti – o del lavoratore autonomo esercente attività musicale.
Per i lavoratori autonomi della gestione dello spettacolo e sport, non iscritti come lavoratori autonomi esercenti attività musicale, la competenza al rilascio del documento portatile A1 è della Sede del luogo di residenza del lavoratore. Per questi ultimi, si ricorda, la domanda di rilascio del certificato di legislazione applicabile (A1) deve essere corredata dalla dichiarazione di impegno al versamento dei contributi dell’impresa committente.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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