13 gennaio 2016

Lavoratori esteri: stop all’obbligo contributivo dei Fondi di solidarietà

Le Sedi INPS dovranno annullare il c.a. “0J” qualora sia stato attribuito a imprese che impieghino lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Le imprese che hanno alle proprie dipendenze lavoratori italiani operanti all’estero (Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati), non sono tenuti a versare l’obbligo contributivo previsto dai Fondi di solidarietà, recentemente rivisitati dall’art. 26 e ss. del D.Lgs. n. 148/2015.


A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 77 di ieri.


Il chiarimento si è reso necessario in quanto l’INPS ha effettivamente riscontrato casi in cui sussistevano posizioni aziendali connotate dai codici di autorizzazione “4Z” e “4C” cui è stato attribuito, contestualmente, il c.a. “0J”, avente il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014 (Fondo solidarietà residuale)".


Tali aziende NON risultano rientrare nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, quindi non sussiste l’obbligo del versamento del contributo ordinario di finanziamento del predetto Fondo di solidarietà relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori operanti all’estero.


Fondi di solidarietà – L’art. 26 e ss. del D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGS o CIGO, al fine di assicurare comunque ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dai predetti trattamenti integrativi.


Sul punto, un recente intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Nota prot. 26327 del 22 dicembre 2015) ha reso noto che, “posto che i fondi di solidarietà bilaterali hanno una funzione sostitutiva dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari, parallelamente, si deve ritenere che per i lavoratori operanti all’estero non siano dovuti i contributi destinati al finanziamento dei trattamenti erogati dai fondi di solidarietà per le causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, salvo che i decreti istitutivi di ciascun fondo non dispongano diversamente”.


Chiarimento INPS – Sulla base di quanto citato dalla nota ministeriale, sul piano operativo, l’INPS conferma l’incompatibilità dei codici di autorizzazione che individuano l’inclusione delle aziende nell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà con i codici di autorizzazione “4Z” e “4C” identificativi, rispettivamente, delle posizioni aziendali riguardanti i lavoratori inviati in Paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale ovvero inviati in Paesi extracomunitari non convenzionati.




Ciò in considerazione anche del fatto che per i lavoratori italiani operanti all’estero (Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati), l’obbligo contributivo è circoscritto alle sole forme assicurative tassativamente elencate nell’articolo 1 del D.L. n. 317/1987, convertito con modificazioni in Legge n. 398/1987 (Ivs, Tbc, Ds, Mobilità), fermo restando l’obbligo, in capo al datore di lavoro, concernente il versamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del citato Decreto Legge. Tra le forme di previdenza e assistenza sociali elencate nell’articolo 1 del Decreto legge citato non figura la contribuzione destinata al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari.

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