1 aprile 2016

Lavoratori marittimi: chiarimenti INPS sulla pensione anticipata

Autore: redazione fiscal focus
L’INPS, con il Messaggio n. 1398/2016, ha precisato se i prolungamenti previsti dalla Legge n. 413/1984 debbano essere considerati tra i periodi che escludono la penalizzazione ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011. In particolare, con l’istituto del prolungamento, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, coperti da contribuzione, vengono prolungati in successione temporale del periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso.
Tale periodo di prolungamento va considerato coma attività di navigazione, come chiarito anche dal Ministero del Lavoro, il quale ha precisato che si tratta di contribuzione "qualificata", da effettiva attività di navigazione (si rinvia al riguardo alla Circolare n. 98/2004).
Dunque, la contribuzione in questione, condividendo la medesima natura della contribuzione che “prolunga”, non deve essere considerata ai fini della riduzione percentuale di cui sopra.
Pensione anticipata – L’art. 24, co. 10 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, ha introdotto una penalizzazione per chi è andato in pensione anticipata prima dei 62 anni (1% per ognuno dei primi due anni e 2% per ogni ulteriore anno) nel triennio “2012-2014”.
Successivamente, la Manovra Finanziaria 2015 (L. n. 190/2014) all’art. 1, co. 13 ha stabilito che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015 non trova applicazione - limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 – le disposizioni appena illustrate. Quindi, con la predetta disposizione normativa il lavoratore che accede alla pensione anticipata con il regime misto nel periodo “1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017”, con età inferiore ai 62 anni, non riceverà alcuna decurtazione sul trattamento previdenziale, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente al 31.12.2017.
Ciò ha creato indirettamente una penalizzazione per coloro che erano andati in pensione anticipata tra il 2012 e il 2014, in quanto si sono visti decurtare l’assegno pensionistico rispetto a coloro che si sono collocati a riposo con pensione anticipata dal 2015 in poi.
Ora, la Manovra Finanziaria per il 2016 (art. 1, co. 299 della L. n. 208/2015) va ad eliminare in toto la penalizzazione sui trattamenti previdenziali, estendendo la sua operatività anche per i pensionamenti precedenti al 1° gennaio 2015 (2012, 2013 e 2014).
Sul punto, è stato chiarito che la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione se l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, per i congedi parentali di maternità e paternità, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’art. 33 della L. n. 104/1992.
Infatti, come precisato dalla Circolare n. 74/2015, l’anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro va intesa come contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.
Chiarimenti INPS – Ciò detto, l’INPS chiarisce che con l’istituto del prolungamento di cui alla citata Legge n. 413/1984, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, coperti da contribuzione, vengono prolungati in successione temporale del periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso.
Tale periodo di prolungamento va considerato come attività di navigazione, come chiarito anche dal Ministero del Lavoro, il quale ha precisato che si tratta di contribuzione "qualificata", da effettiva attività di navigazione (si rinvia al riguardo alla Circolare n. 98/2004).
Dunque, la contribuzione in questione, condividendo la medesima natura della contribuzione che “prolunga”, non deve essere considerata ai fini della riduzione percentuale di cui sopra.
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