5 aprile 2016

Lavoratori marittimi: la tutela in caso di malattia

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
L’INPS continua nell’operazione di trasparenza denominata “INPS a porte aperte”, dove vengono fornite informazioni circa le regole previste per la composizione e l’effettivo funzionamento dei maggiori fondi speciali gestiti dall’Istituto e di quelle categorie di lavoratori che usufruiscono di particolari regole contributive e previdenziali.

Infatti con un recente Comunicato stampa, l’Istituto Previdenziale ha arricchito la sezione con interessanti dati sulle tutele per malattia riconosciute ai lavoratori marittimi. Vediamoli nel dettaglio.

Lavoratori del settore marittimo – I lavoratori del settore marittimo beneficiano di una specifica disciplina, spesso più vantaggiosa rispetto a quella prevista per gli altri lavoratori, relativamente all'ammontare e alla durata dell'indennità concessa in caso di malattia. In caso di inabilità temporanea assoluta possono infatti usufruire dell'indennità per una durata pari al massimo di un anno dalla data dello sbarco (anziché 180 giorni) e percependo una prestazione pari al 75% della retribuzione percepita negli ultimi trenta giorni (mentre l'indennità prevista per la generalità dei lavoratori varia fra il 50% e il 66,66% della retribuzione giornaliera). Possono beneficiare inoltre di speciali prestazioni, riservate unicamente ai lavoratori del settore marittimo, in caso di inidoneità all'imbarco conseguente a malattia.

I lavoratori marittimi fruiscono delle indennità di malattia mediamente per durate circa sei volte più lunghe degli altri lavoratori e percepiscono mediamente indennità d’ importo superiore rispetto a quelle percepite dai lavoratori non appartenenti al settore (mediamente 105 euro al giorno contro i 40 euro al giorno dei lavoratori non marittimi).

Le predette agevolazioni sono dettate dal fatto che il settore marittimo è caratterizzato da forte instabilità essendo le cosiddette “chiamate d’ imbarco” spesso legate alle esigenze di stagionalità. Infatti, per garantire, da un lato, la sicurezza della navigazione, evitando la dispersione di professionalità acquisite, dall’altro, sempre maggiore tutela al lavoratore, sono stati introdotti gli istituti contrattuali della “continuità di rapporto di lavoro” e della “disponibilità retribuita”.

La tutela - Nel caso di un evento di malattia che riduce la capacità lavorativa impedendo l’imbarco in sicurezza, i lavoratori marittimi hanno diritto all’erogazione dell’indennità di malattia.

Fino al 1984 i lavoratori marittimi erano iscritti alla Gestione della Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara, successivamente soppressa. Attualmente i lavoratori marittimi sono quindi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS. Ciononostante, permangono alcune specificità sul fronte della tutela per la malattia prevista per questa categoria di lavoratori.
Le tutele per malattia comprendono quattro distinte prestazioni:
  1. indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
  2. indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare;
  3. indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, riconosciuta sulla base di specifiche previsioni contrattuali;
  4. temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune.

Secondo il codice della navigazione il lavoratore marittimo deve essere sottoposto a visita preventiva d’imbarco per l’accertamento dell’idoneità al servizio cui deve essere adibito. La verifica è effettuata sulla base dell’elenco delle infermità considerate causa d’ inabilità ai servizi di bordo.
L’inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale è riconosciuta per gli eventi di malattia insorti a bordo che causano lo sbarco mentre l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare è riconosciuta per gli eventi insorti entro 28 giorni dopo lo sbarco.

Le indennità possono essere riconosciute fino ad un massimo di un anno dallo sbarco, mentre l’indennità di malattia ai lavoratori non marittimi non può superare i 180 giorni di calendario per ciascun anno solare.

L’indennità giornaliera è pari al 75% della retribuzione media giornaliera riferita ai trenta giorni precedenti allo sbarco. Diversamente, per la generalità dei lavoratori, l’indennità varia a seconda del settore di appartenenza, in percentuale tra il 50% ed 66,66% della retribuzione media giornaliera.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy