L’INPS, con la Circolare n. 106 del 22 maggio 2015, ha fornito utili chiarimenti in merito al campo di applicazione del trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani che rimpatriano da Paesi che applicano la normativa comunitaria (Regolamento CE n. 883/2004 e Regolamento CE n. 987/2009). In particolare, è stato precisato che per i cittadini italiani, in stato di disoccupazione, i quali rientrano da uno Stato estero non convenzionato, la prestazione in trattazione ha una durata massima di 180 giorni. A tal fine, all’atto di presentazione della domanda, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.
Differente è invece il caso del cittadino che beneficia della predetta prestazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro. In quest’ultimo caso, infatti, è possibile conservare il diritto alla prestazione di disoccupazione, di norma, per un massimo di tre mesi, prorogabili, nel caso di alcuni Stati, fino ad un massimo di sei mesi.
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Lavoratori rimpatriati e disoccupazione (120 kB)
Lavoratori rimpatriati e disoccupazione - Lavoro & Previdenza N. 102-2015
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