25 marzo 2016

Lavori usuranti: comunicazione al rush finale

Il 31 marzo 2016 è l’ultimo giorno utile per comunicare alla DTL competente per territorio l’impiego di lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Importante adempimento in vista per le aziende che impiegano personale inquadrabile come “lavoro usurante”. Infatti, il 31 marzo 2016 scade il termine entro il quale occorre presentare la comunicazione avente ad oggetto il monitoraggio dei lavoratori impiegati in attività particolarmente faticosi e pesanti utilizzati nel corso del 2015 (art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999). A tal fine, i datori di lavoro dovranno utilizzare il modello “LAV-US” (compilabile esclusivamente online al seguente indirizzo https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/), pena l’applicazione di pesanti sanzioni.

Normativa – I lavoratori impiegati in attività “particolarmente faticose e pesanti” (individuati dall'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999) possono usufruire di un accesso anticipato al pensionamento. Motivo per il quale i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 2, co. 5 del D.Lgs. n. 67 del 21 aprile 2011, devono monitorare le predette categorie di lavoratori dandone comunicazione alla DTL competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno.

Lavoratori da comunicare – Al fine di non incorrere in eventuali errori, risulta estremamente importante capire quali sono i dipendenti coinvolti in tale obbligo. In particolare, essi possono distinguersi nelle seguenti categorie:
  • addetti ai lavori usuranti art. 2 del (Decreto 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale);
  • lavoratori usuranti notturni individuati dall’art. 1 del D.Lgs. n. 66/2003;
  • lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” (art. 1, comma 1 lettera c del Decreto Legislativo 21 aprile 2011 , n. 67);
  • lavoratori usuranti autisti di cui all’art. 1, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 67/2011.

Chi comunica? – I soggetti autorizzati alla trasmissione sono:
  • i datori di lavoro privati;
  • le imprese utilizzatrici, con riguardo ai lavoratori somministrati, impegnati nel “lavoro a catena” e nel “lavoro notturno”;
  • i consulenti del lavoro;
  • e gli altri soggetti abilitati ex lege n. 12/1979 a compiere per conto del datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.

La comunicazione – La comunicazione va effettuata sul sito del Ministero (click lavoro) utilizzando il modello “Lav-us”, previo accreditamento al sistema (per chi non lo avesse già fatto nei due anni precedenti) nell’apposita sezione del sito ministeriale.
Per iniziare la compilazione, bisogna selezionare la voce “Monitoraggio” dal menu a tendina “Modelli” in alto a sinistra, poi scegliere il modello d’ interesse fra lavoro usurante D.M. 1999 (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011), notturno, a catena e autisti.
È bene tenere presente che laddove l’azienda abbia già compilato, negli anni precedenti, il modello LAV_US, il sistema informatico consente di creare delle nuove comunicazioni precompilandole automaticamente con i dati di quelle già inviate; in pratica semplificando la procedura, in quanto dovranno essere compilate esclusivamente le informazioni mancanti.

Il modello, che è unico, va compilato per ciascun lavoratore usurante (lavoratori usuranti ex art. 2 D.M. 1999, lavori usuranti notturni, lavori usuranti a catena ex art. 2, c. 5, D.Lgs. n. 67/2011). Per ciascun sotto modello vanno indicate, oltre ai dati identificati del datore di lavoro, anche le posizioni aziendali aperte presso INPS, INAIL o altri enti. Inoltre, bisogna specificare le unità produttive in cui si svolgono le attività usuranti e infine, in corrispondenza di ciascuna unità, inserire i nominativi dei dipendenti impegnati nelle attività usuranti.

Nel caso di modello erroneamente compilato, ma inviato al sistema l’utente può inviare un nuovo modulo, in sostituzione di quello precedente, esclusivamente entro la data di scadenza indicata per la comunicazione.

Sanzioni – In caso di mancato adempimento, si applicherà una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida da adempiere.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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