Premessa – A seguito della pubblicazione in G.U. del D.M. del 20 settembre 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni per la compilazione del modello “LAV-US” disponibile sul sito stesso del Ministero e su ClicLavoro. In pratica, tale modello ha permesso ai datori di lavoro interessati di inviare in un unico punto di accesso le informazioni richieste, lasciando al Ministero il compito di mettere a disposizione la comunicazione alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio nonché agli Istituti previdenziali. Si precisa che tali modelli dovranno essere inviati entro il 31 marzo di ogni anno di riferimento all’annualità precedente. A comunicarlo è stata la nota protocollo n. 39/4724 emessa il 28 novembre sul sito del Ministero del Lavoro.
I soggetti obbligati – I soggetti che hanno la facoltà di utilizzare il modello “LAV-US” sono:
- i datori di lavoro privati, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni;
- le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori “somministrati”, impegnati nel “lavoro a catena” e nel “lavoro notturno”;
- i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, ai sensi della L. n. 12/1979;
- gli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all’amministrazione del personale dipendente nel settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione.
Le tipologie di comunicazione – La comunicazione può avvenire in cinque modalità differenti:
- “Inizio lavoro a catena”;
- “Lavoro usurante D.M. 1999”;
- “Lavoro usurante notturno”;
- “Lavoro usurante a catena”;
- “Lavoro usurante autisti”.
Le denunce – Con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall’anno 2011, le denunce possono essere di due tipi:
- il primo è ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati in lavorazioni usuranti; ha periodicità annuale e va effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
- il secondo tipo di denuncia riguarda: a) l'esecuzione di lavoro notturno (comunicazione tuttavia non dovuta, spiega il ministero, quando il datore di lavoro abbia effettuato analogo adempimento con la denuncia di primo tipo), a periodicità annuale; b) svolgimento di lavoro a catena, da farsi entro 30 giorni dall'inizio di tali lavorazioni.
Le sanzioni – Infine, la nota del Ministero rammenta che in caso di omissione delle predette comunicazioni si applicano sanzioni amministrative che vanno da 500 euro a 1500 euro, previa diffida ad adempiere.
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