3 febbraio 2016

Lavoro accessorio: ampliato il concetto di “committente”

I voucher possono essere utilizzati da qualsiasi committenti rientranti nell’art. 2082 e ss. del c.c.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
A seguito della revisione del “codice dei contratti”, ad opera del D.Lgs. n. 81/2015, agli artt. 48 e ss. è stato modificato anche l’istituto del lavoro accessorio, incrementando il limite economico massimo percepibile dal prestatore di lavoro fino a 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Mentre la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 7.000 euro annui, non può comunque superare € 2.000.

Sul punto l’INPS, con un messaggio istituzionale ha precisato che l’eliminazione dell’aggettivo “commerciale” rispetto a quanto previsto dal vecchio impianto normativo non è significativo ai fini dell’individuazione dei soggetti imprenditori. Infatti, l’espressione “imprenditore commerciale” voleva in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’ambito settoriale dell’attività d’impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni.

Dunque, l’espressione “imprenditori” risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e ss. del codice civile, dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette.

Per meglio comprendere l’importante precisazione dell’Istituto previdenziale, è stato stilato un elenco di committente che possono utilizzare i voucher, tra i quali rientrano:
  • i committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
  • le ambasciate;
  • i partiti e movimenti politici;
  • i gruppi parlamentari;
  • le associazioni sindacali;
  • le associazioni senza scopo di lucro;
  • le chiese o associazioni religiose;
  • le fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
  • i condomini;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • le associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.);
  • i comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc..
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