27 gennaio 2016

Lavoro accessorio anche per i lavoratori dello spettacolo

Voucher estesi anche ai lavoratori dello spettacolo: unico elemento qualificatorio della prestazione di lavoro è quello economico

Autore: Daniele Bonaddio

Lavoro accessorio off limits verrebbe da dire. Ebbene sì, dopo la revisione dell’istituto del lavoro accessorio ad opera del D.Lgs. n. 81/2015 (articoli da 48 a 50) – abrogando di conseguenza gli articoli da 70 a 73 contenuti nel D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi) – i committenti/datori di lavoro possono utilizzare i “voucher” per retribuire anche i lavoratori dello spettacolo. Infatti, l’art. 48 del predetto Decreto Legislativo non contempla limitazioni in ordine ai settori produttivi nell’ambito dei quali è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio. L’unico limite che bisogna tenere d’occhio è quello economico.


A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 311 di ieri.


Limite economico – La nuova disciplina del lavoro accessorio ha innalzato –a decorrere dal 25 giugno 2015 - il tetto economicoda 5.060 euro a 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Resta fermo, invece, il compenso massimo percepibile nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista – fissato in 2.000 euro – fermo restando il nuovo limite di 7.000 euro.


Mentre i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro.


COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA – Quanto agli adempimenti informativi che il datore di lavoro/committente deve tenere in considerazione, anche per l’instaurazione di un rapporto di lavoro con un lavoratore appartenente al settore dello spettacolo, si segnala l’obbligo della preventiva comunicazione telematica delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, la quale dovrà essere resa alladirezione territoriale del lavoro competente (DTL),attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica.


La comunicazione dovrà contenere:


  • i dati anagrafici;
  • il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.

Sul punto, va ricordato che attualmente vi è ancora la temporanea sospensione della nuova modalità di comunicazione preventiva (nota protocollo n. 3337/2015). Pertanto, i committenti potranno continuare ad assolvere tale obbligo presso gli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure.




Stop al certificato di agibilità – Infine, in relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo, è escluso l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all'art. 10, del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947. Infatti – fermo restando che l'obbligo contributivo, in presenza di lavoro accessorio, sussiste nei confronti di una gestione diversa da quella del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo – nella fattispecie di cui si tratta la tracciabilità delle prestazioni svolte dal prestatore di lavoro è garantita dalla citata comunicazione di inizio attività.

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