13 giugno 2016

Lavoro accessorio: giro di vite sui voucher

Approvato nel CdM di venerdì scorso il Decreto Legislativo correttivo del Jobs Act che pone un importante limite sull’utilizzo illecito dei voucher

Autore: daniele bonaddio
Stop all’uso improprio dei “buoni lavoro”. Nell’importante Consiglio dei Ministri di venerdì scorso è stato approvato in via preliminare il Decreto Legislativo correttivo del Jobs Act, che contiene una norma volta a contrastare l’attuale sistema di utilizzo dei voucher, che si presta a facili abusi. Pertanto, d’ora in poi tale strumento di pagamento per retribuire “lavori accessori” sarà completamente tracciabile, in quanto il committente (imprenditore o professionista) dovrà comunicare un’ora prima della prestazione lavoratori, mediante sms o posta elettronica, all’Ispettorato nazionale del lavoro alcuni dati, tra i quali: dati anagrafici, codice fiscale e data della prestazione.
In questo modo, viene superato l’attuale sistema che consente di utilizzare i buoni lavoro per un arco temporale non superiore a 30 giorni successivi; ciò per evitare che il buono acquistato rimanga a disposizione del committente per troppo tempo e venga “timbrato” solo in caso di necessità, o che lo stesso buono, valido per un’ora, venga fatto valere in realtà per un periodo più lungo.
In caso di inadempimento, il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata appunto omessa la comunicazione.
Nulla viene innovato per quanto concerne i limiti economici, dunque restano confermati i 7.000 euro per la prestazione complessiva e di 2.000 euro per la prestazione svolta per ogni singolo committente.
Unica eccezione si ha nel settore agricolo, nel quale viene eliminato il riferimento a ciascun committente ma si applica il solo limite complessivo di 7.000 euro per lavoratore. Ciò in considerazione del fatto che l’utilizzo dei voucher è già soggetto a diversi limiti. Sempre in riferimento ai committenti imprenditori agricoli, gli stessi sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità appena viste, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Solidarietà espansiva – Altro argomento di interesse toccato dal Decreto Legislativo correttivo, riguarda la trasformazione dei contratti di solidarietà da difensivi in espansivi al fine di favorire le assunzioni ed incrementare così l’organico aziendale. Tuttavia, i limiti da osservare sono molteplici in questo caso: infatti, la trasformazione dovrà necessariamente avere ad oggetto un contratto di solidarietà difensivo in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da 12 mesi o meno. È necessario, inoltre, che la trasformazione non preveda una riduzione d'orario superiore a quella già concordata.
Nel testo del D.Lgs. si sottolinea altresì che ai lavoratori spetta un'integrazione salariale pari al 50% dell'integrazione prevista prima della trasformazione, mentre il datore di lavoro dovrà integrare tale trattamento almeno sino all'importo originario. L'integrazione a carico dell'azienda non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell'accredito figurativo, per non essere penalizzati.
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