31 marzo 2016

Lavoro autonomo occasionale: obbligo Gestione Separata over 5.000 euro

Autore: MARCO BRUGNOLO
A differenza dei redditi di lavoro autonomo che conseguono all’esercizio di arti e professioni (disciplinati dagli artt. 53 e 54 del TUIR), i redditi di lavoro autonomo occasionale si inquadrano nella categoria dei “redditi diversi”, disciplinati dagli artt. 67, comma 1, lett. l) e 71, comma 2 del TUIR.

Ai sensi di tale ultima disposizione, la determinazione del reddito imponibile da lavoro autonomo occasionale si ottiene dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Il criterio di cassa “ibrido”. Il termine “percepito” esplicita l’applicazione a tale categoria reddituale del “principio di cassa”, che rappresenta il criterio cardine per la determinazione dei redditi derivanti dall’esercizio di professioni o arti. Tuttavia, per la tipologia reddituale in argomento tale principio si applica in modo ibrido; dalla lettera della norma, infatti, si deduce che i compensi vanno dichiarati per cassa, mentre le spese vanno dedotte secondo un principio di correlazione stretta con i compensi cui si riferiscono (le spese, debitamente documentate, a prescindere dal momento del loro sostenimento, vanno a ridurre i compensi che le stesse hanno contribuito a produrre in modo specifico, nel periodo d’imposta in cui gli stessi risultano imponibili e sono dichiarati secondo il principio di cassa).

La tassazione a mezzo ritenuta d’acconto. All’atto della corresponsione di compensi (comunque denominati) per lavoro autonomo occasionale a beneficio del prestatore residente, il committente ugualmente residente, nella sua qualità di sostituto d’imposta, deve operare una ritenuta a titolo di acconto IRPEF, con l’aliquota del 20%, ai sensi dell’art. 25, comma 1 del DPR n. 600/1973.

La ritenuta fiscale deve essere applicata sul compenso corrisposto, al lordo della eventuale ritenuta previdenziale a carico del prestatore, pari ad 1/3 di quella complessivamente dovuta.

Iscrizione alla Gestione Separata INPS. Qualora il reddito annuoderivante dalle attività di lavoro autonomo occasionale (ancorché svolte nei confronti di più committenti) superi l’ammontare complessivo di €. 5.000, il prestatore ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS ed assoggettare i redditi superiori a detta soglia al contributo previdenziale, con le aliquote in vigore al momento della corresponsione di ogni compenso “oltre soglia”.

La Circolare INPS 103 del 06/07/2004 ha chiarito che il limite di €. 5.000 costituisce una fascia di esenzione, per cui i contributi sono dovuti solo sulla parte eccedente.

Ai lavoratori autonomi occasionali, sul piano procedurale e amministrativo, si applicano le stesse regole previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia d’ iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale, accredito contributivo, prestazioni pensionistiche e non; pertanto, l’onere contributivo deve essere ripartito tra i due contraenti nella seguente misura: 1/3 a carico del prestatore, 2/3 a carico del committente.

Sotto il profilo procedurale, all’insorgenza dell’obbligo d’ iscrizione alla Gestione Separata, il lavoratore autonomo occasionale ha 30 giorni di tempo per provvedere a tale adempimento; a partire dal 1° gennaio 2012 la domanda d’ iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito dell’INPS (www.inps.it), previa compilazione del relativo modulo d’ iscrizione nel quale, oltre ai dati anagrafici ed eventuali recapiti, vanno inserite informazioni in merito all’inizio dell’attività e alla tipologia di attività che si intende svolgere.

Le aliquote 2016. Per l’anno 2016, come chiarito dalla Circolare INPS n. 13 del 29 gennaio 2016, l’art. 2, comma 57, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (e non pensionati), l’aliquota contributiva e di computo è fissata nel 31 per cento.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g), del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2016, è stabilita al 24 per cento.

Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della Legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è quindi pari allo 0,72 per cento.

Di conseguenza, le aliquote contributive da applicare nel 2016 sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (eseguite da soggetti non titolari di partita IVA) sono le seguenti:
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy