11 gennaio 2016

Lavoro nero: datori di lavoro rimborsati

I datori di lavoro che sono stati multati per maxi sanzione derivante da lavoro nero nel periodo “12.08.2006 – 23.11.2010”, possono presentare istanza di rimborso

Autore: redazione fiscal focus

Sospiro di sollievo per i datori di lavoro che hanno omesso il versamento dei contributi, ricadendo quindi nell’ambito del c.d. “lavoro nero”, per il periodo “12 agosto 2006 ed il 23 novembre 2010”. Infatti, nel predetto arco temporale vigeva una norma (l’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223) – successivamente abrogata - che prevedeva una soglia minima di 3.000 euro di sanzione per ogni lavoratore nei casidi impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Ora, però, grazie alla sentenza n. 254 del 13 novembre 2014 della Corte Costituzionale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della suddetta norma, con la conseguenza che dovrà applicarsi la normativa previgente nei casi di omesso versamento contributivo, che prevedeva unasanzione civile, in ragione di anno, pari al 30%.


Pertanto, un datore di lavoro che ha pagato una sanzione maggiore di quanto effettivamente dovuta potrà chiedere istanza di rimborso telematica mediante “cassetto previdenziale”.


A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 7280/2015


Excursus normativo - L’art. 116, co. 8 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha disciplinato la materia delle sanzioni civili relativa all’evasione dei contributi e dei premi prevedendo che “i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:


  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge […]”.

Successivamente, l’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge 4 agosto 2006 n. 248, ha introdotto – nei casidi impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria - una soglia minima di 3.000 euro di sanzione per ogni lavoratore.


L’art. 4, comma 1, lettera a), della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (Legge di Stabilità 2011) ha poi nuovamente modificato la misura delle sanzioni civili applicabili in tali circostanze, eliminando la soglia minima di 3.000 euro e prevedendo, per i casi di utilizzo di lavoratori subordinati “in nero”, unicamente un aumento del 50% delle sanzioni (tale maggiorazione è stata peraltro esclusa dall’art. 22 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 151).


Quindi, la soglia minima di 3.000 euro per ogni lavoratore ha avuto vigenza tra il 12 agosto 2006 e il 23 novembre 2010.


La sentenza – A confermare l’abrogazione del limite minimo dei 3.000 euro è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 254 del 13 novembre 2014, la quale prevede l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 248/2006, nella parte in cui stabilisce che “l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata”.


Infatti, gli Ermellini hanno ritenuto che le sanzioni civili così determinate, prescindendo dalla durata del periodo in cui il rapporto di lavoro si è protratto, possono risultare del tutto “sproporzionate” rispetto alla gravità dell’inadempimento e che, pertanto, la norma che le ha previste contrasta con l’art. 3 della Carta Costituzionale.


Effetti sentenza – Dunque, per effetto della suddetta sentenza anche i periodi ricompresi tra il “12 agosto 2006 ed il 23 novembre 2010” possono considerarsi estranei alla norma che prevede il pagamento di sanzioni civili non inferiori ad euro 3.000 per ogni lavoratore, in quanto va applicato il pagamento di sanzioni civili pari al 30% annuo e comunque non superiori al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.


Rimborsi INPS – Da qui nasce il diritto dei datori di lavoro di chiedere il rimborso di eventuali somme versate a titolo di sanzione calcolate secondo l’art. 36 bis, comma 7, lett. a), D.L. 223/2006, nei limiti della differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto dovuto nella misura appena descritta.


A tal fine, è necessario trasmettere all’INPS un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente versati. L’istanza potrà essere presentata attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.


Le Sedi, verificata la sussistenza del diritto alla ripetizione, provvederanno al ricalcolo delle sanzioni dovute ed alla quantificazione delle somme da rimborsare.


Sul punto, è bene tenere presente che non possono essere accolte le richieste di rimborso di somme relative a rapporti giuridici già consolidati e che quindi:


  • il diritto al rimborso è soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione;
  • non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato né quelle oggetto di cartella (o avviso di addebito) non impugnata nei termini di legge (e quindi divenuta inoppugnabile).
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