Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota protocollo n. 12695 del 12 luglio 2013, ha fornito utili indicazioni operative per gli ispettori del lavoro in merito all’applicabilità o meno della maxi sanzione per lavoro “nero” nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro occasionale/accessorio. In particolare, è stato chiarito che la mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro, in presenza della comunicazione preventiva all'INPS/INAIL, non potrà dare luogo all'irrogazione della "maxi sanzione. In detti casi, comunque, il Ministero chiarisce che è necessario operare una "trasformazione" del rapporto in quella che costituisce la "forma comune di rapporto di lavoro", ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di un’impresa o di un lavoratore autonomo.
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Lavoro occasionale. Maxi sanzione (93 kB)
Lavoro occasionale. Maxi sanzione - Lavoro & Previdenza N. 141-2013
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