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La legge di Stabilità 2016, approvata in via definitiva il 22 dicembre 2015, all’art. 1, co. 248 ha introdotto un interessante misura, seppur in via sperimentale (triennio “2016-2018”), in favore dei lavoratori più anziani che intendono ridurre volontariamente l’attività lavorativa. In pratica, si consente una riduzione di orari tra il 40 e il 60% a chi matura il requisito anagrafico per la vecchiaia a fine 2018 (66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi, per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018).
Attenzione. Non tutti potranno usufruire del dimezzamento dell’attività lavorativa, ma esclusivamente i lavoratori del settore privato titolari di un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo pieno e indeterminato. Restano quindi fuori da tale possibilità i lavoratori che, pur appartenendo al settore privato, abbiano un contratto di lavoro a termine e/o a part-time; analoga esclusione vale per i dipendenti pubblici e statali e i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e professionisti).
Condizioni - Per poter accedere all’”invecchiamento attivo”, il testo della Legge pone due condizioni fondamentali, rinviando comunque ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità operativa:
Bonus in busta paga – Chi decidesse di ridurre l’attività lavorativa beneficerà di un bonus in busta paga, equivalente ai contributi ai fini pensionistici che ildatore di lavoro avrebbe dovuto versare per il lavoratore, al fine di rimediare alla parziale perdita di stipendio. Tale bonus, in particolare, è pari al 33% della retribuzione non erogata al lavoratore, in virtù del part-time, ed è esentasse. Infatti, nonostante l’importo finisca in busta paga, è escluso dal reddito di lavoro dipendente; quindi, non vanno pagate né tasse né contributi.
Altro vantaggio è rappresentato dalla copertura dei contributi figurativi della quota di orario di lavoro non lavorata.
Accordo - La decisione di utilizzare il part-time agevolato va richiesta, a domanda, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro. A tal fine, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione all’INPS e alla DTL stessa, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto.
Infine, si precisa che il part-time agevolato ha una durata che va dal giorno dell’opzione al giorno del compleanno dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia, data a cui corrisponderà la cessazione del rapporto di lavoro.