5 ottobre 2015

LUL: dal 2017 sarà telematico

Meno carte sulle scrivanie dei CdL: dal 1° gennaio 2017 il LUL sarà tenuto in maniera telematica presso il MLPS

Autore: Redazione Fiscal Focus
Nell’ottica di razionalizzare e semplificare la gestione dei rapporti di lavoro, con conseguente smaterializzazione dei documenti cartacei, il recente D.Lgs. n. 151/2015 all’art. 15 (Capo II) ha introdotto – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – l’obbligo di tenere il Libro unico del lavoro (LUL) in maniera telematica presso il Ministero del Lavoro. A definire le modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro, bisogna attendere l’adozione di un apposito Decreto Interministeriale del MLPS, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo in trattazione (24 settembre 2015.
Inoltre, tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, fra cui il collocamento mirato, la tutela delle condizioni di lavoro, gli incentivi, le politiche attive e la formazione professionale, il nullaosta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, saranno effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati.
LUL - Il Libro Unico del Lavoro, entrato in vigore a gennaio del 2009 e disciplinato dagli art. 39 e 40 del D.L. n. 112/2008 (convertito con legge il 6 agosto 2008, n. 133), è un documento riepilogativo obbligatorio, sostitutivo dei vecchi libri paga e matricola, utilizzato per certificare:
• la gestione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore;
• la situazione occupazionale dell’azienda, verso gli organi di vigilanza;
• la regolarità e la correttezza con cui il datore di lavoro amministra i vari rapporti contrattuali, in materia di orario massimo di lavoro, di riposi, di ferie e di assenze, oltre agli adempimenti previdenziali e assistenziali ed agli obblighi in qualità di sostituto d’imposta.
Soggetti obbligati - Sono tenuti alla redazione del LUL tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi quelli dello spettacolo, agricoli, dell'autotrasporto e marittimi, con la sola eccezione dei titolari di rapporti di lavoro domestici, i quali devono iscrivervi tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Soggetti esclusi - Al contrario, non sono soggetti ad alcun obbligo in tema, le società cooperative di produzione e lavoro (salvo che non istituiscano specifici rapporti subordinati al proprio interno), l'impresa familiare per l’opera del coniuge, dei figli e degli altri parenti o affini (con o senza retribuzione), le società e le ditte individuali del commercio che non occupino dipendenti. Infine, sono esenti dalla tenuta del LUL anche le P.A., che provvedono alle registrazioni con i cedolini o ruoli di paga, elaborati per ciascun dipendente.
Aspetto sanzionatorio - La mancata compilazione entro la fine del mese successivo a quello di riferimento è punita con la sanzione da 100 a 600 euro mentre, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la penalità va da 150 a 1500 euro. Pertanto, se risulti che il LUL non è stato compilato nei termini previsti per più mensilità, si applicheranno tante sanzioni quanti sono i mesi di mancata compilazione. Se il datore di lavoro impiega, per esempio, un numero di dipendenti non superiore a dieci, si applicherà la sanzione da 100 a 600 euro per ogni mese.
Qualora l'inadempienza abbia ricadute in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in sede di emanazione dell'ordinanza-ingiunzione potrà applicarsi l'art. 8 della L. 689/81 che consente l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.
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