Premessa – Verifiche domiciliari e/o ambulatorie a sorpresa per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS. Infatti, qualora tali soggetti ricevono l’indennità di malattia, l’Istituto previdenziale può procedere a verificare la sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro. A tal fine, il lavoratore è tenuto a rendersi disponibile durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente (10.00-12.00 e 17.00-19.00) e a porre la massima attenzione affinché venga indicato nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della reperibilità durante la prognosi. È questo uno degli aspetti più importanti forniti dall’INPS nella circolare n. 77 di ieri.
Indennità di malattia – Innanzitutto, l’INPS ricorda che i destinatari della prestazione sono tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L. n. 335/1995, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. In particolare, la tutela economica è prevista, con riferimento ai lavoratori libero-professionisti, per gli eventi morbosi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012, mentre per i lavoratori parasubordinati (con committente o associante) – come individuati dal citato interpello - per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 6 della L. n. 138/1943, tenuto conto anche degli eventuali atti interruttivi. Per ottenere l’indennità in questione, elemento indispensabile è la trasmissione all’Istituto di un valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro. Restano esclusi dalla prestazione gli eventi di durata inferiore a 4 giorni. Sul piano contributivo, è necessario che risultino accreditati contributi, nella suddetta gestione, corrispondenti ad almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia. Nello specifico, il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene applicando l’aliquota del 27,72% sul minimale di reddito, che per l’anno 2013, è pari a 15.357 euro (345,75 euro mensili). Per quanto concerne invece il requisito reddituale è necessario che il reddito individuale assoggettato a contributo nella Gestione separata, nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia, non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, c. 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, valido per lo stesso anno. Per gli eventi insorti nel 2013, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia corrisponde a euro 67.304,30. Inoltre, la misura della prestazione viene calcolata sulla base delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, nel seguente modo:
- euro 10,85, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro 16,28, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- euro 21,71, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Indennità per congedo parentale – L’indennità per congedo parentale invece, è riconosciuta limitatamente per un periodo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino, da tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, c. 26, della Legge 8 agosto 1995, n.335, ivi compresi i genitori adottivi e affidatari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi titolo all’indennità di maternità. In particolare, la prestazione è riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo al congedo di maternità, cioè delle lavoratrici/lavoratori in favore delle quali risultano attribuite, nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità, almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata, con l’aliquota contributiva piena (attualmente pari al 27,72%). Quanto al trattamento, esso spetta limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita (o ingresso in famiglia) del bambino e dà titolo a un’indennità la cui misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’erogazione dell’indennità di maternità. I soggetti che intendono richiedere il riconoscimento della prestazione devono presentare, in maniera telematica, apposita domanda contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità.