24 luglio 2013

Malattie professionali. La pratica va sempre chiusa

Per favorire l’istruttoria delle pratiche di malattia professionale, il datore di lavoro è obbligato a fornire all’INAIL tutte le informazioni sulla valutazione dei rischi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il datore di lavoro al quale, tramite gli appositi questionari, venga richiesta la documentazione relativa alla valutazione del rischio per l’istruttoria delle denunce di malattia professionale ha l’onere di fornirla e, in ogni caso, anche qualora le notizie richieste non vengano fornite, la pratica non può essere chiusa dato che l’istruttoria deve comunque essere portata a conclusione. A chiarirlo è l’INAIL con la nota n. 5056/2013.

Denunce di malattia professionale - A decorrere dal 2003, l’INAIL ha intrapreso una serie di iniziative finalizzate a omogeneizzare i comportamenti sul territorio e a recuperare la piena funzionalità nella gestione del fenomeno tecnopatico, fornendo istruzioni procedurali per l’istruttoria delle denunce di malattie professionali e istituendo appositi tavoli di lavoro presso le Direzioni regionali. L’intento è quello sia di garantire la correttezza e l’adeguatezza del procedimento istruttorio sia di favorire politiche di confronto con le parti sociali per valorizzare le situazioni che precedono il contenzioso formale.

Il problema - Alcuni Enti di patrocinio hanno richiamato l’attenzione dell’INAIL in merito alla non conformità del procedimento seguito da alcune Unità territoriali ai criteri che ispirano il flusso istruttorio del 18 settembre 2003. Infatti, in alcune Regioni si sta diffondendo la prassi di inviare, anche agli assicurati, questionari finalizzati all’acquisizione di dati e informazioni riguardanti l’esposizione dell’assicurato al rischio lavorativo. Gli assicurati, però, raramente sono in possesso di informazioni che, in quanto attinenti al rischio professionale, rientrano nel patrimonio di conoscenze delle aziende in cui si svolgono i cicli produttivi.

Flusso procedurale - Ai sensi dell’art. 19 del T.U. INAIL, il datore di lavoro è obbligato a fornire all’Istituto tutte le notizie concernenti la valutazione del rischio. Infatti, essendo dette informazioni utili e necessarie per l’istruttoria e la trattazione della domanda di riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative, egli non può rifiutarsi di fornirle, con la conseguenza che in caso di ingiustificato rifiuto, è prevista l’irrogazione di apposita sanzione.

Chiarimenti INAIL - Ciò detto, l’INAIL chiarisce che la mancata acquisizione delle notizie richieste nei questionari non è di per sé un motivo per la chiusura negativa della pratica, dal momento che l'istruttoria deve essere comunque completata. Inoltre, le informazioni concernenti il rischio lavorativo devono essere acquisite non solo sulla base del documento di valutazione del rischio ma, in sede di istruttoria medico-legale, anche sulla base degli elementi forniti dall’assicurato in sede di anamnesi lavorativa funzionale alla valutazione del nesso di causalità tra rischio e tecnopatia, nonché sulla base di altri elementi forniti dal datore di lavoro.
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