9 luglio 2016

Mancata contribuzione Gestione Separata anno 2010. L’INPS invia la comunicazione

Con messaggio n. 3005 dell’8/07/2016 l’INPS segnala la conclusione dell’operazione PoseidOne per l’anno 2010 (Unico PF 2011)

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Con messaggio n. 3005 dell’8/07/2016 l’INPS comunica che sono state ultimate le operazioni di invio delle comunicazioni di debito a seguito dell’estrazioni dei dati fiscali dei soggetti che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel Modello Unico PF 2011, periodo d’imposta 2010, e per i quali non è presente alcuna contribuzione previdenziale obbligatoria sui redditi stessi.

Operazione PoseidOne – L’operazione PoseidOne è iniziata nel corso del 2009 in attuazione della convenzione INPS – Agenzia delle Entrate per lo scambio d’informazioni dai rispettivi archivi informatici. In particolare, sono stati messi a disposizione dell’INPS i flussi informativi relativi ai soggetti titolari di partita IVA e ai contribuenti che nell’anno d’imposta avevano denunciato redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e avevano indicato tale attività come prevalente all’interno del modello di dichiarazione annuale dei redditi. Le informazioni così fornite vengono confrontate dall’INPS con gli archivi delle Camere di Commercio e con il proprio archivio dei soggetti titolari di una posizione previdenziale (artigiani, commercianti, professionisti iscritti alla Gestione Separata). In caso di mancata corrispondenza dei dati, l’INPS invia delle lettere di richiesta precisazioni.

Il messaggio dell’INPS per il periodo d’imposta 2010 - In particolare l’Istituto – per i soggetti che abbiano dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel Modello Unico PF 2011, per i quali però non abbiano versato anche la contribuzione previdenziale obbligatoria – ha proceduto per il periodo d’imposta 2010 a:
  • iscrivere d’ufficio, con decorrenza 1° gennaio 2010, i soggetti non conosciuti;
  • inviare la richiesta di contribuzione dovuta ai soggetti già iscritti anche a seguito delle precedenti operazioni PoseidOne.

Ma non solo: sono stati raggiunti da comunicazione dell’Istituto anche quei soggetti registrati con i seguenti codici Ateco, come specificato nel messaggio in questione:
  • 69.10.10 (attività degli studi legali), solo nel caso in cui il reddito dichiarato ai fini IRPEF sia inferiore al reddito minimo previsto dalla Cassa Forense;
  • 71.11.00 (attività studi di architettura);
  • 71.12.10 (attività studi di ingegneria);
  • 71.12.20 (servizi di progettazione di ingegneria integrata);
  • 86.90.21 (fisioterapisti);
  • 69.20.12 (servizi forniti da ragionieri e consulenti tributari);
  • 69.20.11 (servizi forniti da dottori commercialisti).

Iscrizione alla GS - Tutti i soggetti individuati hanno ricevuto:
  • comunicazione d’iscrizione (se assente) alla Gestione Separata;
  • quantificazione della contribuzione omessa comprensiva delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’art. 16 comma 8 lett. b Legge n° 388/2000.

Nel caso in cui le contestazioni abbiano come oggetto comunicazioni riguardanti redditi denunciati ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR e interessati da contribuzione presso gestioni altre previdenziali, quali ad esempio ex Enpals, la sede competente dovrà verificare i redditi fiscali percepiti (da Punto Fisco > informazioni reddituali > Dichiarazioni fiscali > redditi percepiti > verifica dei redditi percepiti quali lavoratore autonomo selezionare il numero sotto la colonna “selezione” del rigo corrispondente ai redditi “quadro AU” causale “A”) e il Casellario dei lavoratori attivi (da assicurato pensionato > CF > Somma dei redditi coperti da contribuzione ex ENPALS per l’anno interessato dalla comunicazione (2010)). Qualora il reddito contestato sia pari all’imponibile già coperto da contribuzione presso altra gestione, la comunicazione dovrà essere annullata (dalla procedura Gestione professionisti > Accertamenti > CF > selezionare il tasto “inserisci annulla” e flag su annulla).

Le sanzioni – Con riferimento all’effettivo mancato versamento della contribuzione obbligatoria, sono previste anche delle sanzioni in quanto l’iscrizione alla Gestione Separata costituisce un obbligo posto a capo del soggetto che inizia l’attività professionale (ai sensi dell’art. 2, co. 26 della L. 335/95) e la mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di denuncia configura la fattispecie dell’evasione (sanzione civile al 30% annuo dell’omissione contributiva fino al limite del 60% dell’importo del 60% dell’importo della contribuzione non versata), in quanto fa presumere l’esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, a nulla rilevando la regolare presentazione della mera denuncia fiscale. In merito all’applicazione delle sanzioni, il messaggio in questione rinvia a quanto precisato nell’ambito del messaggio n. 821/2014.
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