27 ottobre 2015

Marittimi: il conguaglio delle prestazioni anticipate

È richiesta l’attribuzione del codice di “CA 2G” per procedere all’anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse da malattia

L’INPS, con la circolare n. 173/2015, ha fornito utili istruzioni operative in favore dei lavoratori assicurati ex Ipsema, ai fini dell’anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia. In particolare, è stato precisato che tutti i datori di lavoro interessati, ivi comprese le aziende stipulanti protocolli d’intesa di pari oggetto, dovranno richiedere alla competente Struttura territoriale dell’Istituto, tramite cassetto previdenziale, l’attribuzione del codice di “CA 2G” avente il nuovo significato di “Azienda autorizzata al conguaglio prestazioni diverse dalla malattia erogate ai lavoratori assicurati ex Ipsema”.


Attenzione. La richiesta del codice di autorizzazione al conguaglio implica l’anticipazione di tutte le prestazioni diverse dalla malattia da parte del datore di lavoro e non potrà, pertanto, riguardare soltanto talune delle prestazioni a tutela di maternità, disabilità, donazione di sangue e/o midollo osseo.

Normativa - L’art. 10, c. 3, del D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013, ha disposto il trasferimento all’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della gestione diretta delle attività inerenti all’accertamento e alla riscossione di contributi e all’erogazione delle prestazioni previdenziali con riferimento all’indennità di malattia, maternità, disabilità e donazione sangue per il personale assicurato presso l’ex-Ipsema. Si tratta, in particolare, di attività che venivano effettuate dal citato Istituto per conto dell’Inps, a fronte di un rimborso relativo agli oneri sostenuti per il servizio prestato.
Tuttavia, a seguito della soppressione dell’Ipsema, l’INAIL è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi e conseguentemente anche nella gestione delle citate attività, sempre per conto dell’Inps.

Quindi, a partire dalla suddetta data, l’Istituto previdenziale riscuote direttamente i contributi di malattia e maternità ed eroga le relative prestazioni economiche per i lavoratori marittimi componenti l’equipaggio delle navi battenti bandiera italiana, considerando come tali, tutti quelli regolarmente iscritti nel ruolo di equipaggio/licenza di navigazione o comunque imbarcati per servizio della nave.


In materia di pagamento delle prestazioni, l’art. 1 del D.L. n. 663/1979 prevede che le indennità di malattia e di maternità nonché le prestazioni ai donatori di sangue e/o midollo osseo siano corrisposte a cura del datore di lavoro. A tal fine, il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva i dati relativi, ponendo a conguaglio detti trattamenti con i contributi e con le altre somme dovute all’Istituto.
Prestazioni conguagliabili – Per i datori di lavoro che ne facciano richiesta, e a partire dalle denunce di competenza ottobre 2015, vi è la possibilità di erogare in via di anticipazione le prestazioni diverse dalle indennità di malattia e porle a conguaglio unitamente al versamento dei contributi previdenziali correnti. In particolare, le prestazioni conguagliabili sono le seguenti:
  • congedo di maternità;
  • congedo di paternità;
  • congedo parentale;
  • congedo parentale su base oraria;
  • riposi giornalieri per allattamento;
  • permessi per assistenza disabili ex art. 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave;
  • donazione sangue;
  • donazione di midollo osseo;
  • congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente ex art. 4, comma 24, lett.a) legge 28 giugno 2012, n.92 (misura sperimentale per il triennio 2013-2015 - conguagliabile se fruito entro il 31 dicembre 2015).





Istruzioni operative - A decorrere dal periodo di paga ottobre 2015, le aziende che intendono anticipare ai propri dipendenti le prestazioni in trattazione, dovranno richiedere alll’INPS tramite cassetto previdenziale l’attribuzione del codice di “CA 2G” avente il nuovo significato di “Azienda autorizzata al conguaglio prestazioni diverse dalla malattia erogate ai lavoratori assicurati ex Ipsema”. Sul punto, appare opportuno specificare che la richiesta del codice di autorizzazione al conguaglio implica l’anticipazione di tutte le prestazioni diverse dalla malattia da parte del datore di lavoro e non potrà, pertanto, riguardare soltanto talune delle prestazioni a tutela di maternità, disabilità, donazione di sangue e/o midollo osseo.
Inoltre, i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro continueranno ad essere esposti nel flusso Uniemens utilizzando anche il codice “TipoLavoratore” “EM” e la “Qualifica3” uguale a “D” se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
Per il recupero di anticipazioni non conguagliate nel mese di competenza, per eventi intervenuti a decorrere da giugno 2015, le aziende utilizzeranno la procedura delle regolarizzazioni UniEmens.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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