8 aprile 2016

Massimale contributivo pubblici: chiarimenti INPS

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
L’INPS, con la Circolare n. 58/2016, ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995 alle Gestioni Pubbliche, in caso di lavoratori “nuovi iscritti” che acquisiscano anzianità assicurative ante 1° gennaio 1996, a seguito di domanda di riscatto o accredito figurativo.
In particolare, con riferimento ai “nuovi iscritti” che abbiano acquisito anzianità assicurative relative a periodi antecedenti alla predetta data in virtù di una domanda di accredito figurativo o di riscatto, è stato precisato che i medesimi non sono più assoggettati all’applicazione del predetto massimale a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Inoltre, qualora sia stato versato un contributo previdenziale in misura maggiore al dovuto, si darà luogo ad un rimborso delle predette somme nei limiti del termine prescrizionale ordinario di dieci anni.

Normativa – I lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 (cd. “nuovi iscritti”) e privi di anzianità contributiva precedente, sono soggetti ad un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall'ISTAT, pari per l’anno 2016 ad € 100.324.
Viceversa, per coloro che fossero in possesso di anzianità contributiva già maturata in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995 (cd. “vecchi iscritti”), il citato massimale annuo non trova applicazione, con la conseguenza che l’intera retribuzione imponibile viene assoggettata a contribuzione previdenziale.

In particolare, con riferimento ai “nuovi iscritti” che abbiano acquisito anzianità assicurative relative a periodi antecedenti alla predetta data in virtù di una domanda di accredito figurativo o di riscatto, i medesimi non sono più assoggettati all’applicazione del predetto massimale a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Campo di applicazione – Il predetto massimale ha una portata piuttosto generale ed è applicabile non solo alla contribuzione previdenziale dovuta all’assicurazione generale obbligatoria, ma anche alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO.

Pertanto, anche per i soggetti assicurati alle forme di previdenza obbligatoria gestite dall’ex INPDAP ed iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996, la retribuzione imponibile è assoggettata alla contribuzione previdenziale nei limiti del predetto massimale annuo. Parimenti, per i soggetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996, tale massimale non si applica.

Regolarizzazione differenze contributive - Qualora sia stato versato un contributo previdenziale in misura maggiore al dovuto, si darà luogo ad un rimborso delle predette somme nei limiti del termine prescrizionale ordinario di dieci anni. Per ciò che concerne le retribuzioni accreditate nella posizione assicurativa del lavoratore che superino il massimale, qualora vi sia stata un’errata disapplicazione dello stesso, anche in presenza di un versamento contributivo maggiore al dovuto non rimborsabile per effetto del decorso del termine di prescrizione, le stesse saranno riportate e valutate entro il limite del massimale predetto ai fini delle prestazioni.

Si precisa, a tal proposito, che essendo la contribuzione in questione dovuta ad una forma di assicurazione esclusiva di quella generale, non troverà applicazione il disposto dell’art. 8 del DPR n. 818/1957, norma eccezionale in materia d’ indebito versamento di contribuzione introdotta nell’ambito delle contribuzioni dovute all’AGO, che prevede un duplice effetto: restitutorio della contribuzione accertata come non dovuta per i cinque anni antecedenti all’accertamento stesso e convalidante, ai fini del diritto e della misura della prestazione, di quanto versato in più per i periodi precedenti il detto quinquennio.

Accertamento anzianità contributiva - Ai fini della valutazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 e della conseguente determinazione del sistema di calcolo da adottare per la liquidazione di suddette pensioni, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione, versata o accreditata nella gestione assicurativa in cui viene liquidata e, quindi, si calcola la pensione, purché non ancora utilizzata.
Quindi:
  • nel caso in cui l’assicurato abbia svolto attività lavorativa presso diversi datori di lavoro, siano essi amministrazioni dello Stato, autonomie locali, o altri enti pubblici con contribuzione versata o accreditata in uno dei fondi esclusivi occorre procedere alla riunione di tali servizi al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico. Pertanto, nel caso in cui per effetto di tale riunificazione, risulti una contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, l’assicurato sarà destinatario di un sistema retributivo/misto;
  • nel caso in cui un pensionato, il cui trattamento è a carico della CPDEL, CPI e CPS, viene assunto dallo stesso o da un altro datore di lavoro, con iscrizione o reiscrizione in una delle sopracitate Casse Pensioni, può chiedere al termine dell’attività lavorativa una quota aggiuntiva di pensione, a condizione che il nuovo servizio sia durato almeno un anno e che lo stesso non costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro. In tale caso e ferma restando la definitiva cessazione dal servizio, la quota aggiuntiva sarà liquidata secondo le disposizioni previste dall’art. 26 della Legge n. 610/1952 e s.m.i.
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