Premessa – L’INPS, con la circolare n. 139 del 27 ottobre 2011, illustra brevemente le novità riguardanti i congedi e permessi riconosciuti alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti in occasione dell’evento di maternità/paternità. Al riguardo, l’INPS fa espressamente riferimento al D.Lgs n. 119 del 18 luglio 2011, il quale prevede che è riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti la facoltà della ripresa anticipata del lavoro solo se si verificano uno dei seguenti casi: interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, oppure il decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternità. Inoltre, per potersene avvalere, i soggetti interessati sono tenuti a informare l’INPS comunicando, tra l’altro, la data di ripresa dell’attività lavorativa con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro ai fini della sospensione dell’erogazione dell’indennità di maternità. Molto importante è precisare che la norma appena citata si estende anche per tutti coloro che sono iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.
Il rientro anticipato – L’Istituto previdenziale nella circolare in commento, si sofferma in modo particolare sulla possibilità offerta alle lavoratrici di anticipare l’attività lavorativa, in presenza di particolari eventi e a determinate condizioni, rinunciando di conseguenza in tutto o in parte al congedo di maternità post partum. Gli eventi che consentono alla lavoratrice, in congedo di maternità, di optare per la ripresa del lavoro sono:
- l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione;
- il decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternità. Riguardo all’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, si ritiene che la facoltà di riprendere l’attività lavorativa sia riconoscibile anche in caso di interruzione verificatasi in coincidenza del 180° giorno.
Tuttavia, affinché la facoltà in esame è esercitatile occorre, innanzitutto, un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, e inoltre l’autorizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestando che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.
Interruzione dell’indennità di maternità – Molto importante è precisare che, nel caso in cui la lavoratrice riprenda l’attività lavorativa, automaticamente non gli verrà erogata l’indennità di maternità a decorrere dalla data della ripresa dell’attività stessa. Pertanto, i datori di lavoro tenuti all’anticipazione dell’indennità di maternità per conto dell’INPS, potranno portare a conguaglio le somme anticipate a tale titolo fino al giorno precedente alla data della ripresa dell’attività lavorativa. In particolare, in caso di interruzione di gravidanza la lavoratrice produrrà all’Istituto, come di regola, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto e certificazione sanitaria attestante la data in cui si è verificata l’interruzione di gravidanza. Riguardo all’altra ipotesi, ossia decesso del bambino verificatosi al momento del parto oppure durante il periodo di congedo post partum, la lavoratrice che intenda avvalersi della facoltà di rientro anticipato, dovrà presentare all’Inps il certificato di morte del bambino oppure, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Adozione o affidamento - Passando ad esaminare i riposi giornalieri per ex allattamento, in caso di adozione o affidamento di cui all’art. 8 del decreto in commento, sono fruibili “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia” anziché “entro un anno di vita del bambino”. La novità è solo formale, in quanto già a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2003, i riposi sono fruibili dai genitori adottivi/affidatari entro un anno dall’ingresso del minore.
Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata - Infine, come annunciato in premessa, l’INPS con la circolare in commento, stabilisce che tali norme estendono il loro campo di applicazione anche a tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’INPS e non solamente alle lavoratrici dipendenti.
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