13 giugno 2011

Maxi-sanzione, la competenza è solo del Lavoro

In caso di verbali trasmessi dal personale dell'Agenzia delle Entrate, saranno gli ispettori del Ministero del Lavoro ad adottare i provvedimenti sanzionatori.

Autore: Redazione Fiscal Focus
La circolare del 6 giugno - Con nota circolare prot.25/I/0009117 del 6 giugno 2011 la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa le Direzioni Provinciali del Lavoro sull'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 2011/49819 del 28 aprile 2011, relativamente alla non competenza, da parte del personale di quest'ultima, ad irrogare la c.d. maxisanzione per lavoro nero.
Sostanzialmente, in caso di verbali trasmessi dal personale dell'Agenzia delle Entrate, saranno gli ispettori del Ministero del Lavoro ad adottare i provvedimenti sanzionatori.

La posizione dell’Agenzia - E’ in tal modo che il Lavoro si allinea alla posizione dell'Agenzia delle Entrate. In effetti, come già rilevato da quest’ultima, anche alla luce delle novità del c.d. Collegato Lavoro in vigore dal 24 novembre 2010, l'eventuale contestazione della maxisanzione in difetto dei poteri ispettivi del lavoro e dei poteri di diffida, realizzerebbe una disparità di trattamento tra i destinatari del controllo sulla base dell'ente controllore in quanto, per le violazioni contestate dall'Agenzia non sarebbe possibile avvalersi della definizione agevolata, prevista invece a favore di coloro a cui viene contestata la maxisanzione da parte di soggetti dotati dei poteri ispettivi del lavoro. Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ritiene di non essere tra gli organi che possano irrogare la maxisanzione in materia di lavoro sommerso

Va rilevato inoltre, che la fattispecie oggetto di sanzione amministrativa, facendo riferimento all'impiego di lavoratori subordinati in assenza di comunicazione preventiva fatta al Centro per l'impiego fa si che il presupposto per la sanzione sia proprio la mancata comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, che non viene presentata all'Agenzia delle Entrate e della quale la stessa non ha modo di avere conoscenza se non dal datore di lavoro in sede di accesso.

Fra l’altro è la stessa Agenzia a precisare come non è assolutamente condivisibile la lettura che da alcune parti vorrebbe darsi all'articolo 3 del decreto legge 12/02, come modificato dall'articolo 4 del Dl 183/2010 (cosiddetto "Collegato lavoro"), secondo il quale all'irrogazione della sanzione prevista dalla stessa disposizione provvedono, dal 24 novembre 2010, gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza, con conseguente inclusione degli ispettori dell'Agenzia.
Nelle Entrate, poi, competente alla irrogazione della sanzione è la struttura o l'ufficio, e non il singolo funzionario che ha effettuato il controllo
Con la suddetta circolare , in definitiva, il Ministero del Lavoro ha invitato le Direzioni del Lavoro a uniformarsi, accordandosi con gli Uffici territoriali dell’Amministrazione finanziaria per coordinare l’attività operativa.
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