L’INAIL, con una notizia apparsa nei giorni scorsi sul proprio sito, ricorda ai medici competenti del lavoro che il 31 marzo 2016 scade l’ultimo giorno utile entro il quale è possibile inviare ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2015 (art. 40, Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., allegato 3B).
I dati devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica INAIL, in applicazione dell’art. 4, co. 1 del D.M. 9 luglio 2012, come modificato dal D.M. 6 agosto 2013.
Medico competente - L’adempimento, che deve essere effettuato entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, è a carico del
medico competente; ossia, il medico in possesso di titoli e requisiti, formativi e professionali indicati dallo stesso TU, nominato dal datore di lavoro per svolgere la sorveglianza sanitaria nella propria azienda, nonché per tutti gli altri compiti previsti dal disciplina della sicurezza sul lavoro, tra cui collaborare ai fini della valutazione dei rischi.
Trasmissione dati - L’Istituto assicurativo ha predisposto un applicativo web, denominato “
Comunicazione Medico Competente”, in base all’intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 (atto n.153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall’allegato II (all.3 B del D.Lgs 81/2008) del Decreto Ministeriale del 9 luglio 2012.
L’applicativo, in particolare, mira a perseguire i seguenti obiettivi:
- adempimento all’obbligo dell’articolo 40 del Testo Unico sicurezza relativo alla comunicazione dei dati di sorveglianza sanitaria;
- dotazione di un unico strumento di lavoro su tutto il territorio per la raccolta e la trasmissione dei dati;
- standardizzazione delle modalità di compilazione dell’allegato 3B;
- gestione del flusso comunicativo tra i soggetti coinvolti: Medico Competente, ASL, Regione, INAIL
L’adempimento inizia innanzitutto con la “
registrazione e login all’applicativo” da parte del medico competente; successivamente si passa “
all’associazione con l’unità produttiva” di riferimento, ed infine è possibile compilare la “
comunicazione” e “
trasmettere” i dati ai servizi competenti per territorio.
Sanzioni – Considerato che si tratta di un adempimento obbligatorio previsto dal T.U. Sicurezza (D.Lgs n.81/2008), chi non adempie alla comunicazione dovrà scontare una sanzione che va
da 1.096 euro a 4.384 euro.