13 ottobre 2015

Militari in congedo: il richiamo in servizio fa maturare la buonuscita

Le Sedi INPS dovranno tenere conto del periodo di richiamo in servizio senza assegni, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita

Autore: Redazione Fiscal Focus
Buonuscita più sostanziosa per il personale militare richiamato in servizio dal congedo. Infatti, alla luce dell’art. 986 del D.Lgs. n. 66/2010, il “periodo di richiamo in servizio senza oneri (o senza assegni)è utile ai fini dell’indennità di buonuscita. Quindi, la riliquidazione della buonuscita dei militari in questione cessati dal richiamo, dovrà essere valutata tenendo conto del periodo di servizio in questione, prendendo a base di calcolo della suddetta prestazione di fine servizi il trattamento economico che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio e non quello effettivamente percepito (pensione).

A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 6292/2015.

Richiamo in servizio – A norma dell’art. 100, co. 1 e 2 del R.D. n. 3458/1928 (norma ormai abrogata dagli artt. 2268 e 2270 del D. Lgs. n. 66/2010) il personale militare richiamato in servizio dal congedo, titolare di pensione a carico dell’Amministrazione di appartenenza, continuava a percepire il trattamento di quiescenza in luogo dello stipendio se più favorevole. L’art. 986 del D.Lgs. n. 66/2010 ha disciplinato, reiterandolo dalle norme abrogate, il richiamo in servizio facendo riferimento anche a quello senza assegni (o senza onere): “Art. 986 Tipologia dei richiami in servizio 1. Il militare in congedo può essere richiamato in servizio:
a) d’autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice;
b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata;
c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento.
2. Il richiamo d’autorità è disposto con decreto del Ministro della difesa. 3. Il richiamo a domanda: a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale; b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 4. Il militare in congedo, richiamato in servizio [...], è impiegato in relazione all’età e alle condizioni fisiche”.

Chiarimenti INPS - Alla luce del suddetto disposto normativo, e come precisato in premessa, il periodo di richiamo in servizio senza oneri (o senza assegni) è utile ai fini dell’indennità di buonuscita. Pertanto, le Sedi dovranno riliquidare la buonuscita dei militari in questione cessati dal richiamo, valutando il periodo di servizio in questione, prendendo a base di calcolo della suddetta prestazione di fine servizio il trattamento economico che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio e non quello effettivamente percepito (pensione).
In particolare, il contributo “Opera di Previdenza” del 9,60% viene determinato sul trattamento economico “virtuale” previsto per il personale in attività di servizio compresi i miglioramenti stabiliti dalle leggi. Al riguardo, appare opportuno accertare che la quota del suddetto contributo dovuto dall’Amministrazione di appartenenza, pari al 7,10%, e quella a carico dell’amministrato, pari al 2,50%, siano state debitamente trattenute e versate dall’Amministrazione di appartenenza, ovvero che, in presenza del versamento della quota a carico dell’Amministrazione, la quota di contributo a carico dell’amministrato, sia stata calcolata e comunicata al competente Ufficio INPDAP che dovrà procedere al relativo recupero in sede di riliquidazione della citata prestazione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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