Buonuscita più sostanziosa per il personale militare richiamato in servizio dal congedo. Infatti, alla luce dell’art. 986 del D.Lgs. n. 66/2010, il “periodo di richiamo in servizio senza oneri (o senza assegni)” è utile ai fini dell’indennità di buonuscita. Quindi, la riliquidazione della buonuscita dei militari in questione cessati dal richiamo, dovrà essere valutata tenendo conto del periodo di servizio in questione, prendendo a base di calcolo della suddetta prestazione di fine servizi il trattamento economico che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio e non quello effettivamente percepito (pensione).
A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 6292/2015.
Richiamo in servizio – A norma dell’art. 100, co. 1 e 2 del R.D. n. 3458/1928 (norma ormai abrogata dagli artt. 2268 e 2270 del D. Lgs. n. 66/2010) il personale militare richiamato in servizio dal congedo, titolare di pensione a carico dell’Amministrazione di appartenenza, continuava a percepire il trattamento di quiescenza in luogo dello stipendio se più favorevole. L’art. 986 del D.Lgs. n. 66/2010 ha disciplinato, reiterandolo dalle norme abrogate, il richiamo in servizio facendo riferimento anche a quello senza assegni (o senza onere): “Art. 986 Tipologia dei richiami in servizio 1. Il militare in congedo può essere richiamato in servizio:
a) d’autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice;
b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata;
c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento.
2. Il richiamo d’autorità è disposto con decreto del Ministro della difesa. 3. Il richiamo a domanda: a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale; b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 4. Il militare in congedo, richiamato in servizio [...], è impiegato in relazione all’età e alle condizioni fisiche”.
Chiarimenti INPS - Alla luce del suddetto disposto normativo, e come precisato in premessa, il periodo di richiamo in servizio senza oneri (o senza assegni) è utile ai fini dell’indennità di buonuscita. Pertanto, le Sedi dovranno riliquidare la buonuscita dei militari in questione cessati dal richiamo, valutando il periodo di servizio in questione, prendendo a base di calcolo della suddetta prestazione di fine servizio il trattamento economico che l’interessato avrebbe maturato in attività di servizio e non quello effettivamente percepito (pensione).
In particolare, il contributo “Opera di Previdenza” del 9,60% viene determinato sul trattamento economico “virtuale” previsto per il personale in attività di servizio compresi i miglioramenti stabiliti dalle leggi. Al riguardo, appare opportuno accertare che la quota del suddetto contributo dovuto dall’Amministrazione di appartenenza, pari al 7,10%, e quella a carico dell’amministrato, pari al 2,50%, siano state debitamente trattenute e versate dall’Amministrazione di appartenenza, ovvero che, in presenza del versamento della quota a carico dell’Amministrazione, la quota di contributo a carico dell’amministrato, sia stata calcolata e comunicata al competente Ufficio INPDAP che dovrà procedere al relativo recupero in sede di riliquidazione della citata prestazione.
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