9 febbraio 2016

Minimali e massimali 2016: importi in stand by

I minimali di retribuzione giornaliera ammontano, anche per quest’anno, a 47,68 euro

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
I limiti minimi e massimi di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale 2016, non hanno subito alcuna modifica rispetto allo scorso anno. Pertanto, i minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori è pari a 47,68 euro (pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD).

Lo stallo dell’importo contributivo è frutto della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), la quale all’art. 1, co. 287 ha stabilito che “la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”. Quindi, considerato che tale variazione per il periodo “gennaio 2014 - dicembre 2014” e il periodo “gennaio 2015 - dicembre 2015” è risultato pari al -0,1%, si confermano gli stessi valori del 2015 che riepiloghiamo di seguito.

A renderlo noto è l’INPS con la Circolare n. 11/2016.

I minimali – I minimali di retribuzione oraria per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a € 7,15 (€ 47,68 x 6 / 40). Per quanto riguarda, invece, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere, occorre riferirsi all’art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981, che fissa l’importo a 26,49 euro. È stata aggiornata anche la prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell’1%; per quest’anno, infatti, il limite è pari a € 46.123 (€ 3.844 mensili).

I massimali – Passando al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, l’importo per l’anno 2016 si conferma a € 100.324. Al riguardo, si ricorda che sulle quote di retribuzione eccedenti tale limite, sono dovute esclusivamente le c.d. contribuzioni minori. Resta confermato anche il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, pari a € 67,14.

ENPALS – Per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo, bisogna distinguere fra: lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995; lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995. Con riferimento ai primi, il massimale annuo è pari, per l’anno 2016, a € 100.324. Mentre il contributo di solidarietà, pari al 5% (ripartito equamente fra datore di lavoro e lavoratore), è dovuto per retribuzioni superiori al predetto importo. Da non dimenticare l’aliquota aggiuntiva (pari all’1%), che per quest’anno è dovuto per importi che vanno da € 46.123 sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 100.324. Mentre per i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad € 731.
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