La Circolare n. 94/2015 dell’INPS, tra i diversi chiarimenti forniti in merito al nuovo ammortizzatore sociale (NASpI), entrato in vigore dal 1° maggio 2015 ad opera del D.Lgs. n. 22/2015, ha precisato che il lavoratore percettore del nuovo sostegno economico può comunque intraprendere una nuova attività lavorativa, purché rientrante entro determinati limiti di reddito. Infatti, il beneficio prevede dei casi di
compatibilità che si differenziano in base all’attività lavorativa svolta, ossia a seconda che si tratti di lavoro subordinato ovvero autonomo. In tali casi, vengono a determinarsi una serie di adempimenti a cui bisogna prestare la massima attenzione per non incorrere nell’eventuale decadenza del beneficio.
Infatti, laddove il lavoratore intraprenda un nuovo rapporto di lavoro subordinato in concomitanza con la percezione NASpI, affinché si verifichi la compatibilità tra i due redditi è necessario che il reddito derivante dalla nuova attività sia inferiore a 8.145 euro (reddito minimo escluso da imposizione).
Limite questo, che scende a 4.800 euro se la nuova attività è compresa tra le seguenti tipologie di attività: lavoro autonomo, di impresa individuale o parasubordinata.
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NASpI. I casi di compatibilità (119 kB)
NASpI. I casi di compatibilità - Lavoro & Previdenza N. 97-2015
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