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La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro può costare molto caro ai percettori della NAspI, ASpI e DIS-COLL. Infatti, a norma dell’art. 21, co. 7 del D.Lgs. n. 150/2015 si applica la decurtazione di un quarto di un mensilità, in caso di prima mancata presentazione; decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione fino ad arrivare alla decadenza della prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Mentre in caso di mancata partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica o di attivazione scatta la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione ovvero la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Drastiche, invece, le sanzioni in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, che vale la decadenza della prestazione.
Ma non è finita qui. Ci saranno sanzioni anche in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività. In tal caso, è prevista:
Avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dal centro per l’impiego è ammesso ricorso all’ANPAL (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016), che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.
Da notare che laddove venga comminata la decadenza dello stato di disoccupazione, non è possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi.
Le sanzioni su elencate saranno applicate direttamente dall’INPS,su comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Centro per l’impiego per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 150/2015, a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica la violazione degli obblighi di legge.
Ciò è quanto si legge nella Circolare n. 194/2015, che attualizza gli ammortizzatori sociali a sostegno del reddito con le nuove norme sulle politiche attive di lavoro (D.Lgs. n. 150/2015).
Patto di servizio – Affinché i percettori delle prestazioni a sostegno del reddito confermino lo stato di disoccupazione, a norma dell’art. 20, co. 1 del menzionato decreto legislativo è necessario che questi ultimi contattino i centri per l’impiego, entro 30gg dalla DID (in mancanza vengono convocati direttamente dai centri per l’impiego), per la profilazione e la stipula di un patto di servizio. Tale patto, che va a comprovare la volontà del disoccupato di inserirsi nel mercato del lavoro, deve contenere alcuni elementi essenziale che possiamo così sintetizzare:
Altra cosa estremamente importante che il patto di servizio deve contenere, causa le sanzioni su illustrate, è la disponibilità del richiedente di rendersi parte attiva alle seguenti attività:
Si precisa, infine, che se entro 60gg dalla DID il disoccupato non sia stato convocato dai centri per l’impiego è possibile chiedere all’ANPAL (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016), tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall’ANPAL stessa al fine di ottenere l’assegno di ricollocazione.