Premessa – Via libera alle note di rettifica arretrate dell’INPS. Infatti, nella prima settimana del mese di marzo saranno resi disponibili sul “Cassetto previdenziale aziende” le note di rettifica, la cui visualizzazione era stata sospesa a causa di una ristrutturazione del sistema formativo che ha interessato l’Istituto dal mese di dicembre 2012 a dicembre 2013. Ora, avendo portato a compimento le operazioni necessarie, l’INPS ha stilato un calendario con le relative date di spedizione (messaggio INPS n. 2889/2014).
Il calendario – Il suddetto calendario, in particolare, si basa su tre periodi di competenza nel seguente modo:
- fino a marzo 2013: le note di rettifiche saranno spedite il 15.05.2014;
- aprile – luglio 2013: le note di rettifiche saranno spedite il 16.06.2014;
- agosto 2013 – maggio 2014: le note di rettifiche saranno spedite il 15.09.2014.
Quanto alle note di rettifica recanti gli addebiti contributivi relativi agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, saranno spedite il 15.09.2014, a prescindere dal mese cui si riferiscono. Ciò detto, l’Istituto precisa che esclusivamente per le note che si riferiscono ai mesi successivi di dicembre 2013, la visualizzazione all’interno del Cassetto sarà resa disponibile in corrispondenza con la conclusione delle fasi elaborative centrali di calcolo delle denunce contributive. Pertanto, la spedizione delle note di rettifica relative ai mesi da dicembre 2013 a maggio 2014 avverrà il 15 settembre 2014; mentre quelle che si riferiscono dal mese di giugno 2014 in poi saranno spedite secondo la prassi consueta (60 giorni dopo che siano state rese visibili all’interno del Cassetto previdenziale aziende).
La verifica – I datori di lavoro e gli intermediari abilitati saranno ben presto chiamati ad analizzare le note di rettifica, partendo da quelle più datate. È necessario, quindi, comprendere se la rettifica è fondata o meno. Nel primo caso si potrà effettuare il pagamento ovvero chiedere una dilazione. Nell’ipotesi in cui si rileva l’infondatezza della richiesta, la si dovrà contestare tramite cassetto previdenziale e chiederne l’annullamento totale o parziale. In quest’ultimo caso l’INPS avrà il compito di annullarla prima della spedizione della nota; in caso contrario, il semaforo del DURC per l’azienda in questione potrebbe diventare rosso.