29 dicembre 2015

Opzione donna: prorogabile se avanzano risorse finanziarie

Entro il 30 settembre di ogni anno INPS, MLPS e MEF verificheranno l’esistenza di eventuali risorse economiche al fine di prorogare l’opzione donna

Autore: redazione fiscal focus

La diatriba nata attorno alla possibilità di godere – anche oltre il 31 dicembre 2015 - della c.d. “opzione donna”, evitando di conseguenza l’ormai noto pressante e stringente sistema previdenziale introdotto dalla Manovra Salva-Italia (art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011), si è risolta grazie all’introduzione nella Legge di Stabilità 2016 dell’art. 1, co. 281. La disposizione normativa, in particolare, consente di accedere alla predetta opzione se esistono le risorse economiche per un eventuale intervento e quindi allungamento di tale regime. A tal fine, il Governo ha deciso di affidarsi a un monitoraggio, effettuato dall’INPS, MLPS, di concerto con il MEF, entro il 30 settembre di ogni anno, che ha il compito di raccogliere il numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti. Quindi, qualora dall’attività di monitoraggio risulti un onere inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l’impiego delle risorse non utilizzate.


Opzione donna - L’opzione donna, disciplinato dalla Legge Maroni (art. 1, co. 9 della L. n. 243/2004), è stata riscoperta in massa dopo l'introduzione della Riforma Fornero perché consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie, che chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 66 anni e 7 mesi (per le donne del pubblico impiego), 65 anni e 7 mesi (per le donne dipendenti del settore privato) ovvero 66 anni e 1 mesi (per le autonome) unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia).


Con l'“opzione donna”, invece, si può uscire con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti sopra indicati a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo (più svantaggioso rispetto a quello retributivo).


In particolare, per accedere alla suddetta opzione è necessario maturare, entro il 31 dicembre 2018:


  • 57 e 3 mesi con 35 anni di contributi per le lavoratrici dipendenti;
  • 58 anni e 3 mesi con 35 anni di contributi per le lavoratrici autonome.

Essendo rivolta alle lavoratrici donne in regime “misto”, la facoltà interessa esclusivamente le lavoratrici che si sono occupate prima del 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 possano far valere contributi inferiori a 18 anni (cosa che, invece, avrebbe consentito la permanenza nel regime retributivo, almeno per le anzianità fino al 31 dicembre 2011).




A tal proposito, è bene ricordare che per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. “finestra mobile” secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. Ragione per cui la pensione decorre: dal 13esimo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti (per le lavoratrici dipendenti del settore privato); dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più 12 mesi (per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico; dal primo giorno del 19esimo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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