6 giugno 2016

Ormeggiatori e barcaioli: istituito il Fondo di solidarietà bilaterale

Autore: redazione fiscal fcous
È stato emanato il Decreto Interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, volto ad assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS.
Il D.I., composto da 9 articoli, stabilisce, tra le altre cose, le finalità e il campo di applicazione del Fondo, la composizione e i compiti del comitato amministratore, le prestazioni da erogare e le modalità per il finanziamento del Fondo stesso.
Vediamoli nel dettaglio.

Amministrazione del Fondo – Il Fondo, istituito presso l’INPS, è gestito da un comitato amministratore nominato con Decreto del Ministero del Lavoro e dura in carica per 4 anni. Esso ha il compito di:
• predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
• deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal presente decreto;
• fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 148 del 2015;
• vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’andamento della gestione;
• decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
• assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Prestazioni - Per accedere al Fondo è necessario che i lavoratori, esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di CIGO CIGS, siano interessati da una situazione di crisi. In tal caso, ai lavoratori spetta un assegno ordinario, pari alla prestazione d’integrazione salariale, con i relativi massimali.
Il Decreto, però, pone un limite al ricorso della prestazione; in sostanza, i Gruppi non possono in nessun caso coinvolgere più di 40 unità lavorative all’anno per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno per un massimo di 3200 giorni di cassa integrazione complessivi annui e comunque nei limiti massimi di durata di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo 148 del 2015.
Finanziamento Fondo – Il Fondo è alimentato da un contributo sia ordinario (0,30%) che addizionale (1,5%). In particolare, il contributo ordinario è ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti. Mentre il contributo addizionale è interamente a carico del datore di lavoro, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.
Comunicazione di accesso – Si evidenzia, infine, che l’accesso alla prestazione è subordinata ad una comunicazione dell’A.N.G.O.P.I. alle Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI relativa alla situazione di crisi, al fine di valutare congiuntamente le reali necessità di personale o di ore di lavoro e, conseguentemente, il fabbisogno di prestazioni integrative del reddito.
Entro sette giorni dalla comunicazione viene organizzato un incontro tra dell’A.N.G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI; il confronto tra le organizzazioni sindacali dovrà concludersi entro i successivi sette giorni.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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