3 febbraio 2016

OTD e OTI: Contributi ancora in aumento

L’aliquota contributiva dovuta, per l’anno 2016, dalle aziende agricole OTD e OTI passa dal 28,30% al 28,50%

Autore: DANIELE BONADDIO
Si innalza l’asticella delle aliquote contributive dovuti in favore degli operai a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI). Per quest’anno, infatti, le aziende agricole che occupano tali lavoratori saranno chiamate a corrispondere al FPLD un’aliquota del 28,50%, di cui l’8,84% è a carico del lavoratore.

L’aumento dell’aliquota, in particolare, fa parte della tabella di marcia introdotta dall’art. 3, c. 1 del D.Lgs. n. 146/1997 il quale ha previsto che – dal 1° gennaio 1998 – le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano annualmente elevate dello 0,20% a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32% a cui si deve aggiungere l’incremento dello 0,30% (art. 1, c. 769 della L. n. 296/2006).
Al contrario, l’aliquota contributiva a carico del lavoratore ha già raggiunto la misura piena, che rimane dunque ferma all’8,84%.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 17/2016

Aziende agricoli di tipo industriale – Per quanto riguarda le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD ha già raggiunto – nell’anno 2011 – il limite complessivo del 32%, cui si aggiunge lo 0,30%.
Pertanto, per l’anno 2016, per tali aziende l’aliquota resta fissata nella misura del 32,30%.

Contributi INAIL – Tutto invariato anche per i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro (INAIL) che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, restano fissati: al 10,1250% (Assistenza Infortuni sul Lavoro) e al 3,1185% (Addizionale Infortuni sul Lavoro).

Agevolazioni – Con riferimento alle agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo, vigono ancora le regole introdotte dall’art. 1, c. 45 della Legge di Stabilità 2011 (L. n. 220/2010) le quali prevedono che:
  • per le aziende residenti nei territori montani, l’agevolazione è del 75%;
  • per le aziende residenti nei territori svantaggiati, l’agevolazione è del 68%;
  • nessuna agevolazione è, invece, prevista per le aziende residenti nei territori non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord).

Infine, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’art. 25, c. 4 della L. n. 845/1978, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura dell’ASpI.
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