15 luglio 2016

PAGHE LUGLIO: L’ANF VA RIDETERMINATO SULLA BASE DEI REDDITI 2015

Autore: DEBHORAH DI ROSA
In fase di elaborazione del Libro Unico del Lavoro relativo al mese di luglio, i datori di lavoro sono obbligati a procedere, sulla base dei dati comunicati dai lavoratori aventi diritto, alla verifica della spettanza e al ricalcolo dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare. Da quest’anno il diritto alla percezione è esteso anche ai soggetti uniti civilmente. Vediamo in dettaglio la disciplina e i casi particolari che spesso si presentano agli operatori.

L’assegno per il nucleo familiare costituisce un’integrazione della retribuzione che viene erogata dall’INPS:
  • per mezzo del datore di lavoro ai lavoratori dipendenti subordinati;
  • con pagamento diretto, ai lavoratori parasubordinati e ai pensionati da lavoro dipendente aventi diritto.

Costituiscono requisiti di base per la spettanza lo status di lavoratore subordinato e l’effettiva esistenza di un nucleo familiare costituito da almeno due soggetti. Da quest’anno i datori di lavoro si troveranno a dover tenere conto anche della entrata in vigore, a partire dallo scorso 5 giugno, del decreto che estende i diritti e le tutele previste per i coniugi anche ai soggetti uniti civilmente: in favore di questi soggetti è dunque previsto anche il diritto alla percezione degli assegni per il nucleo familiare.

La disciplina generale

Il reddito da prendere a riferimento per il calcolo degli ANF è costituito dalla somma dei redditi imponibili a fini fiscali percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nel periodo d’imposta precedente. Presupposto imprescindibile è che tale reddito complessivo deve essere costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o pensione.

L’ammontare dell’assegno da corrispondere va determinato sulla base di apposite tabelle che l’INPS provvede ad aggiornare annualmente: gli scaglioni di reddito di riferimento variano di anno in anno, essendo rivalutati in base alla variazione percentuale dell’indice ISTAT medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’importo così ricalcolato ha valore per la corresponsione dell'assegno dal 1°luglio 2016 al 30 giugno. Va ricordato inoltre che sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali e per quelli con soggetti inabili 2017.

È ammessa l’inclusione, ai fini della determinazione dell’assegno, dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti unicamente nei casi in cui nel nucleo siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni, a prescindere dalla loro posizione lavorativa o di studio.

Il diritto alla percezione dell’assegno sorge per tutti i periodi di lavoro, inclusi il periodo di prova e di preavviso, anche qualora non lavorato. La maturazione avviene anche durante le assenze dovute a ferie, festività non domenicali, infortunio, malattia, maternità obbligatoria e facoltativa, CIG e CIGS.

L’estensione del diritto alle unioni civili

A partire dal 5 giugno 2016, possono legarsi con una unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, di fronte a un ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni. Restano esclusi da tale diritto: persone già sposate o che hanno contratto altra unione civile; chi è interdetto per infermità di mente; chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altro partner. L’unione civile è certificata da un attestato, che riporta: la sua costituzione, i dati anagrafici dei partner, il regime patrimoniale, la residenza, dati anagrafici e residenza dei testimoni. A questi soggetti viene esteso il diritto di includere il partner, con modalità analoghe a quelle sinora previste per i coniugi, nel nucleo familiare ai fini della percezione dell’ANF.

Adempimenti e procedure

Prima di procedere all’elaborazione delle retribuzioni del mese di luglio, il datore di lavoro deve ricalcolare l’importo dell’assegno da erogare, sulla base del modulo di richiesta INPS (ANF/DIP SR 16) presentato dal lavoratore. Nel modulo il lavoratore riporta i dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare e i redditi percepiti da ognuno con riferimento al periodo d’imposta precedente.

Costituiscono redditi rilevanti per il calcolo dell’ANF:
  • i redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF;
  • i redditi tassabili prodotti all’estero;
  • gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o divorzio;
  • i redditi esenti da imposta;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sostitutiva;
  • gli arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione;

conseguiti nell’anno 2015.

Non sono rilevanti ai fini del calcolo ANF:
  • il TFR;
  • l’indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF;
  • l’indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, pensionati di inabilità ai minori invalidi non deambulanti.

L’assegno matura in misura intera qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro per:
  1. ogni mese di lavoro, se ha effettuato almeno 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
  2. ogni settimana se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;
  3. ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

L’assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o comunque indennizzata, poiché assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale.
In caso di settimana corta, cioè quando l’orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l’assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Casi particolari e autorizzazioni
Richiesta assegni arretrati: il lavoratore può presentare al datore di lavoro, anche in data successiva a quella di cessazione del rapporto, domanda per il recupero degli assegni arretrati relativi ai periodi pregressi, entro il termine prescrizionale fissato in 5 anni.

Obbligo di autorizzazione: esistono alcune fattispecie ricorrendo le quali è necessaria, prima che si proceda all’erogazione dell’assegno, un’espressa autorizzazione da parte dell’INPS:
  • richiesta di inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.);
  • possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.);
  • applicazione dell’aumento dei livelli reddituali;
  • coniuge che non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP;
  • figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
  • figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
  • figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
  • nipoti in linea retta a carico dell’ascendente;
  • familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età;
  • familiari maggiorenni inabili;
  • per minori in accasamento eterofamiliare;
  • per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
  • per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi";
  • mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.
  • affidamento condiviso a entrambi i genitori affidatari che hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli. Tale diritto permane in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare, poiché non lavoratore o non titolare di pensione, e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’assegno per il nucleo familiare.

In caso di divorzio o di separazione legale con affidamento congiunto dei figli, il diritto all’assegno per il nucleo familiare scatta a favore di entrambi i coniugi affidatari.

Residenti all’estero: il lavoratore subordinato soggetto alla legislazione di un paese UE ha diritto, anche qualora i familiari risiedano nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se il nucleo familiare risiedesse nel territorio di questo.
In particolare, i familiari del cittadino straniero, che lavora o gode di pensione in Italia:
  • se residenti in Italia, sono considerati componenti del nucleo;
  • se residenti all'estero, sono compresi nel nucleo solo se chi richiede l'assegno è cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, o di uno Stato in cui esistano condizioni di reciprocità, oppure qualora siano in vigore convenzioni territoriali con l'Italia in materia di sicurezza sociale, che prevedano anche le prestazioni di famiglia.

Lavoratori italiani all’estero: in caso di distacco all’estero per un breve periodo (inferiore a due anni) il lavoratore rimane “in carico” al regime previdenziale del suo paese di origine, e dunque va valutato anche il paese di residenza dei familiari a carico, se diverso da quello in cui si svolge la prestazione lavorativa. Nel caso di un lavoratore che percepisca due tipologie di reddito da due Stati distinti ovvero di due coniugi che si trovino a prestare attività lavorativa in due paesi diversi, il diritto alla prestazione va valutato sulla base delle cosiddette “regole di priorità”, partendo comunque dal presupposto che, in caso di discipline diverse, il lavoratore ha sempre diritto a ricevere il massimo delle prestazioni previste dai due paesi.
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